Problemi della transizione 1984

Friedrich von Hayek

mento per regolare un ’ intera classe di comporta menti. E quindi un tipo di prescrizione che vale per un numero imprecisato e in linea di princi pio infinito di fattispecie future. Data questa de finizione, Hayek sostiene che esattamente que sto tipo di regole non può essere deliberato posi tivamente dalla legislazione. Questo perché, a causa dei limiti umani, le nostre decisioni sono sempre orientate teleologicamente verso un fine specifico. La nostra esplicita capacità d ’ astrazio ne si limita alla collezione di esempi concreti: la configurazione di schemi generali e astratti è in vece un carattere della nostra mente, ma del tut to incontrollato dalla ragione. Da questo Hayek deduce che solo regole non create ad hoc, ma emerse spontaneamente per mano invisibile so no norme generali e astratte e quindi prevedibili e imparziali. Volevo a questo punto richiamare l ’ attenzione sul fatto che anche Hart 38 connette il carattere tendenzialmente generale e astratto delle norme giuridiche con l ’ incapacità umana di predefinire una situazione nella sua configurazione concre ta. In questo modo, Hart cerca di spiegare l ’ ine liminabile struttura aperta del diritto, perché ogni applicazione del diritto implica sempre due decisioni, la prima riguardante l ’ adeguatezza di una certa regola a una data fattispecie, la secon da relativa alla specificazione della regola astrat ta sul caso concreto. A differenza però di Hayek, Hart, dal fatto che gli individui hanno bisogno di schemi generali di classificazione per l ’ ap prendimento e l ’ azione, non conclude che le norme giuridiche debbano essere le regole tradi zionali. Questa deduzione operata da Hayek potrebbe avere valore conclusivo solo se sostenuta da ade guata conoscenza nel campo della psicologia spe rimentale, che provasse con ragionevole certezza l ’ impossibilità umana di astrazione deliberata e cosciente oltre limiti specificati. Nel campo della teoria giuridica, una conse guenza di questa posizione che assimila norme astratte e generali alla tradizione è l ’ assenza di una demarcazione del fenomeno giuridico ri spetto a altre sfere della vita associata 39 . Abbia mo già visto che il concetto di rute of law implica il rifiuto di criteri di validità di stampo positivi sta, come teorie sanzioniste o imperativiste, col risultato di disconoscere alcune norme dell ’ ordi

namento come giuridiche. Anche la distinzione hartiana fra punto di vista interno e esterno per delimitare il fenomeno giuridico è accantonata da Hayek. Se infatti, da una parte riconosce le norme giuridiche come «regole esplicite e artico late», dall ’ altra sostiene che l ’ azione secondo la norma si distingue dall ’ azione razionale rispetto allo scopo nel senso che la prima è in gran parte fuori dalla nostra intenzionalità e non esplicita mente rivolta a uno scopo. Hayek di fatto stabilisce una linea di conti nuità fra schemi del pensiero, regole profonde del comportamento, abitudini, norme morali e giuridiche rispetto a: 1) origine inintenzionale; 2) uso inconsapevole da parte dei soggetti; 3) funzione orientativa e coordinativa. A questo punto si potrebbe notare che il punto di osserva zione del fenomeno giuridico adottato da Hayek è quello del sociologo del diritto e non del filoso fo, attento più agli usi sociali delle norme che non al loro statuto logico. Ma se così fosse, non avrebbe molto senso la teoria della rule of law come ideale meta-giuridico. Di nuovo, ritengo che queste difficoltà dipen dano dal particolare schema di giustificazione per la società liberale (mano invisibile più li bertà), per cui la spontaneità sociale, descritta come conseguenza dell ’ ignoranza assume poi uno statuto normativo di salvaguardia della li bertà. 4.2 Nell ’ ambito dell ’ ordinamento giuridico, Hayek distingue le norme di condotta dalle re gole d ’ organizzazione 40 . A dire il vero solo le prime costituiscono diritto in senso proprio del termine in quanto soddisfano i requisiti della ru le of law. Esse sono infatti quelle regole che, emerse spontaneamente, sono giuridicamente rinforzate per regolare la convivenza degli inte ressi e dei piani individuali. Le seconde, invece, di origine artificiale, definiscono i compiti e i ruoli interni a un ’ organizzazione, e sono finaliz zate a un funzionamento efficiente della stessa. Secondo una definizione di Norberto Bobbio 41 , la dicotomia fra norme di condotta e regole d ’ or ganizzazione introduce una distinzione funzio nale fra norme volte alla coordinazione di indivi dui con fini diversi e altre volte alla convergenza di azioni verso un fine comune, e quindi rego lanti un ’ attiva cooperazione. Con la riflessione su questa dicotomia, Hayek tenta di definire il

38 H. H art , Il concetto di diritto. «La struttura aperta del diritto», Torino 1965. 39 N. B arry , Hayek's SocialandEco nomie Philosophy , London 1979, p. 96; Shenfield, «Lau», in Agenda for a Free Socialy. cit. , p. 96.

40 RO, pp. 36 segg. 41 N. B obbio , Dell'uso delle grandi dicotomie nella teoria del diritto, in Dalla struttura alla funzione. Milano, 1981, p. 123.

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