Statuto PCI 1946
gruppo di lavoro giovanile che ha il compilo di orga nizzare e svolgere il necessario lavoro tra i giovani, sotto la direzione dei corrispondenti organi di lavoro, del Comitato federale.
Art. 18. LA SEZIONE
La Sezione è l'organismo di partito immediatamente superiore alla cellula. Essa è costituita dalle cellule di luogo di lavoro e territoriali esistenti nel suo territorio. La Sezione ha una sede permanente, la quale è il luogo di riunione e di ritrovo dei compagni che ad essa fanno capo. La sede della Sezione comunista deve diventare centro di attività politica, culturale e assistenziale per tutti i lavoratori della località. In caso di necessità, possono essere istituite sotto sezioni.
Art. 19.
LA FEDERAZIONE PROVINCIALE
La Federazione provinciale comunista è l’organiz zazione di tutti i comunisti della provincia. Essa comprende tutte le cellule e tutte le Sezioni esistenti nel territorio provinciale.
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