Statuto PCI 1946
Art. 36. LA CONFERENZA DEL PARTITO
Nell’intervallo tra due congressi, la Direzione del partito può convocare delle Conferenze nazionali di cui essa stabilisce l’ordine del giorno, e alle quali i Co mitati direttivi delle federazioni provinciali delegano i loro rappresentanti secondo le istruzioni che verranno emanate di volta in volta. Tanto le deliberazioni della Conferenza quanto quelle del Consiglio nazionale hanno valore consultivo, e diventano esecutive solo dopo ratifica del Comitato c entrale. Alt. 37. CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE La scelta dei candidati del partito alle elezioni po litiche e amministrative viene fatta in base a norme che vengono stabilite dal Comitato centrale, o per esso dalla Direzione del partito. I membri del partito designati a cariche pubbliche elettive sono responsabili del loro mandato tanto verso il partito che li ha designati, quanto verso i loro elettori e la massa popolare che essi rappresentano. Art. 38. CUMULO DI CARICHE Pur non esistendo nessuna incompatibilità tra le diverse cariche elettive di partito e rappresentative, sarà di regola evitato il cumulo di troppi incarichi in una sola persona.
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