Statuto PCI 1949
Art. 10 Diritti degli iscritti al Partito Ogni iscritto al Partito comunista ha di ritto : a) di contribuire alla elaborazione della linea del Partito prendendo parte alle discus sioni e deliberazioni delle organizzazioni cui è iscritto; b) di intervenire nella discussione di tut te le questioni all’ordine del giorno della or ganizzazione cui è iscritto e di prendere par te alle decisioni con voto deliberativo; c) di partecipare con voto deliberativo alle elezioni dei dirigenti della propria orga nizzazione e dei delegati ai Congressi di se zione, federazione e al Congresso nazio nale; d) di essere eleggibile a qualsiasi carica di partito come delegato ai Congressi di sezio ne e di federazione e al Congresso nazional e, secondo le modalità e le condizioni fissa te nel presente statuto; e) di essere, in caso di mancanza disci plinare, giudicato da un organismo regolare di partito e di potere in ogni caso fare appel lo alla assemblea della sua organizzazione e alle istanze superiori: Comitato federale, Comitato centrale, Commissione centrale di controllo e Congresso nazionale.
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