Statuto PCI 1951

Art. 12 La cellula

La cellula è l’organizzazione di base del partito. Può comprendere da 5 a 70 iscrit ti. Essa può essere costituita: a) sul luogo di lavoro; b) territorialmente, secondo il luogo di abitazione degli iscritti. Art. 13 La cellula sul luogo di lavoro La cellula costituita sul luogo di lavoro è la forma normale della organizzazione del partito. Essa comprende tutti i compa gni che sono occupati nello stesso luogo di lavoro. I compagni che fanno parte delle cellu le di luogo di lavoro sono tenuti a parte cipare anche all’attività delle cellule terri toriali del loro luogo di abitazione in qua lità di membri aggregati. Art. 14 Suddivisione della cellula in gruppi Ogni cellula deve essere divisa in grup pi di otto-dieci compagni. Ogni gruppo ha un capo-gruppo (collet tore) che coordina l’attività dei compo nenti del gruppo.

10

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease