Statuto PCI 1960
a) controllare l’applicazione dello Statu to, il rispetto della democrazia interna e della disciplina di partito da parte del Comitato di sezione, dei Comitati di cellula e dei singoli compagni; b) esaminare le questioni che vengono loro sottoposte dal Comitato direttivo di se zione, dal C.D. di cellula e dai singoli com pagni, al fine di trasmettere i risultati di tali esami agli organismi che hanno competenza di prendere le decisioni del caso; esaminare e risolvere i ricorsi che siano loro rivolti contro le misure disciplinari di cui ai punti a) e b) dell’art. 49, prese nell’ambito della giurisdi zione sezionale. 36. - La Commissione federale di controllo La Commissione federale di controllo è elet ta dal Congresso della federazione, dura in ca rica quanto il Comitato federale e risponde della sua attività al successivo Congresso fe derale. Essa deve essere composta da un nu mero di membri non superiore alla metà dei componenti il Comitato federale. Essa elegge nel suo seno un ufficio di presidenza compo sto da un presidente, un vice-presidente ed un segretario se la commissione ha meno di dieci componenti, da un presidente, due vice-presi denti e due segretari, se ha più di dieci com 37
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