Statuto PCI 1960

sua attività al successivo Congresso nazionale. Essa deve essere composta da un numero di membri non superiore alla metà dei compo nenti il Comitato centrale. Essa elegge nel suo seno un presidente, due vice-presidenti e due segretari che ne costituiscono l’ufficio di pre sidenza e ne assicurano la continuità del la voro. La Commissione centrale di controllo ha i compiti seguenti: a) controllare l’applicazione dello Statuto, il rispetto della democrazia nella vita interna, del partito, della disciplina da parte di tutte le istanze di partito e dei singoli iscritti; b) esaminare le questioni che le vengono sottoposte dal C.C., dai C.F. e dai singoli com pagni, al fine di trasmettere per iscritto i ri sultati dell’esame agli organismi di partito competenti; c) esaminare e risolvere, con giudizio de finitivo, i ricorsi ad essa rivolti da organismi di partito o da singoli compagni; d) esaminare e risolvere, previo accordo con la Direzione del partito, le accuse portate contro la onorabilità personale e la condotta dei membri del Comitato centrale e della Com missione centrale di controllo, dei segretari di federazione, dei deputati e senatori in carica e dei compagni che hanno cariche pubbliche nazionali; e) collaborare col Comitato centrale per 39

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