Statuto PCI 1960

VII - DELLE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE 41. - I consiglieri comunali, provinciali e regionali, i deputati regionali, i deputati e i senatori Ogni iscritto al partito può essere candi dato alle elezioni comunali, provinciali e re gionali e alle elezioni per la Camera dei de putati e il Senato, purché abbia le qualità politiche e morali che lo rendano degno di rappresentare il popolo nelle cariche pubbli che elettive. L’accettazione della candidatura a consi gliere comunale, provinciale, regionale, a de putato regionale e a deputato e senatore im pegna il compagno candidato a svolgere la campagna elettorale secondo le direttive del partito, in modo onesto e leale verso i com pagni di lista. Il compagno candidato a consigliere o de putato regionale, deputato e senatore è te nuto — se eletto — a mettersi a completa di sposizione del partito e a mantenere un con tinuo contatto con il corpo elettorale e tutti i cittadini. 42. - I consiglieri comunali e provinciali La scelta dei candidati comunisti alle ele 44

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