Statuto PCI 1960

quale si decide la sua questione. Egli può ri correre, contro la decisione presa, alla C.F.C. e alla C.C.C. III. - I membri del C.F. e della C.F.C. (o del C.C. e della C.C.C.) per le sanzioni disciplinari di cui ai punti c), d), e), f), dell’articolo 49, devono essere giudicati dalla sessione comune del C.F. e della C.F.C. (e, rispettivamente, del C.C. e della C.C.C.) alla presenza di almeno i due terzi dei membri dei due rispettivi or ganismi. IV. - La sospensione dall’attività politica o dalla partecipazione alla vita di partito è una misura che può essere presa dagli organismi dirigenti e di controllo della istanza di par tito, allo scopo di portare a compimento una indagine, o in attesa dei risultati di un inchie sta. Gli organismi dirigenti e di controllo fis sano le modalità di tale sospensione, che ha carattere cautelativo, non è una sanzione di sciplinare, e non può prolungarsi per più di due mesi.

50. - Lo scioglimento di organizzazioni

In caso di estrema necessità il Comitato fe derale, d’accordo con la Commissione federa le di controllo, può sciogliere cellule e sezioni 52

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