Statuto PCI 1966
sura proporzionale al numero degli iscritti e secondo le norme stabilite dal Comitato centrale. I membri del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo uscenti, qualora non siano delegati al congresso nazionale, vi partecipano, possono prender vi la parola ma non hanno diritto di voto. Congressi nazionali straordinari possono essere con vocati su richiesta motivata di almeno un terzo delle fe derazioni del partito, o per deliberazione del Comitato centrale. Il congresso discute il rapporto sull'attività del Comi tato centrale, della Commissione centrale di controllo e del Collegio centrale dei sindaci e le altre questioni po ste all'ordine del giorno; fissa la linea politica del partito; giudica l'attività degli organi di direzione centrale e di tutto il partito; elegge il Comitato centrale, la Commis sione centrale di controllo e il Collegio centrale dei sin daci. Durante il congresso nazionale, la presidenza esercita le funzioni ed ha i poteri del Comitato centrale. Il Comitato centrale è eletto dal congresso nazionale conformemente agli articoli 24 e 25 dello Statuto. Esso dirige il partito nel periodo tra due congressi, si riuni sce in sessione plenaria, di norma, ogni due mesi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi com ponenti. Esso è responsabile collegialmente dell'applica zione della linea politica fissata dal congresso nazionale. Il segretario nazionale della F.G.C.I. è membro di diritto del Comitato centrale. Il Comitato centrale e la Commissione centrale di con trollo riuniti in seduta comune eleggono il Segretario generale e la Direzione del partito. Possono eleggere uno 30. — Il Comitato centrale
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