Statuto PCI 1966

35. — Le cooptazioni

Nei casi in cui si rendano vacanti dei posti negli or ganismi dirigenti di sezione, di federazione e centrali e non sia possibile attendere il congresso per nuove ele zioni, o in casi di esigenza particolari, nuovi compagni possono essere chiamati a far parte di un organismo di rigente di partito (Comitato direttivo di sezione, Collegio dei probiviri, Comitato federale o Commissione federale di controllo, Comitato centrale o Commissione centrale di controllo, o Collegio nazionale dei sindaci), mediante cooptazione decisa dall'assemblea comune dell'organi smo di direzione con quello di controllo. In ogni organismo dirigente non può essere cooptato più di un terzo del numero dei suoi componenti. Ogni co optazione deve essere decisa da una assemblea alla quale partecipino almeno i due terzi dei membri di entrambi gli organismi. In ogni provincia può essere costituito il Consiglio provinciale del partito. Esso ha poteri consultivi e deve essere riunito su decisione del Comitato federale per di scutere: a) il programma elettorale per ogni elezione gene rale, politica e amministrativa; b) le campagne nazionali come il mese della stam pa, il tesseramento, ecc.; c) questioni importanti di ordine generale e locale. Il Consiglio provinciale dura in carica quanto il Co mitato federale. Esso è nominato dal Comitato federale. 36. — Il Consiglio provinciale del partito

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