Statuto PCI 1966

b) esaminare le questioni che le vengono sottoposte dal Comitato centrale, dai Comitati federali e dai singoli compagni e trasmettere i risultati dell’esame agli organi smi di partito competenti; c) esaminare e risolvere, con giudizio definitivo, i ricorsi ad essa rivolti da organismi di partito o da singoli compagni; d) esaminare e risolvere, previo accordo con la Di rezione del partito, le accuse portate contro la onorabi lità personale e la condotta dei membri del Comitato cen trale e della Commissione centrale di controllo, dei se gretari di federazione, dei deputati e senatori in carica e dei compagni che hanno cariche pubbliche nazionali; e) collaborare col Comitato centrale per fissare l'orientamento generale delle scuole di partito centrali, regionali e locali; f) collaborare col Comitato centrale alla educazio ne ideologica, allo sviluppo, all'impiego dei quadri del partito; g) esaminare le proposte di modificazione parziale dello Statuto del partito, elaborarle e presentarle al con gresso nazionale; h ) assistere, con consigli e proposte, il lavoro delle Commissioni federali di controllo senza, però, interferire nel loro funzionamento. La Commissione centrale di controllo, sulla base di particolari studi e rapporti, deve esaminare periodica mente in riunioni plenarie le varie questioni relative alla democrazia, all’unità e alla disciplina del partito. Nei casi previsti dallo Statuto, la Commissione centrale di con trollo si riunisce assieme al Comitato centrale per le deci sioni di competenza comune. I componenti l'ufficio di

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