Statuto PCI 1966
lare alla Direzione del partito le eventuali situazioni che richiedono un interessamento particolare. A fine anno il Collegio centrale dei sindaci deve presentare alla Dire zione del partito una propria relazione scritta sulla te nuta dell'amministrazione centrale. I membri del Collegio centrale dei sindaci possono richiedere in qualsiasi momento all'amministrazione cen trale informazioni sulla situazione finanziaria. Essi hanno diritto di partecipare a tutte le riunioni della commis sione di amministrazione.
X - DELLE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
45. — I consiglieri comunali, provinciali e regionali, i deputati regionali, i deputati e i senatori Ogni iscritto al partito può essere candidato alle ele zioni per la Camera dei deputati e il Senato, purché abbia le qualità politiche e morali che lo rendano degno di rap presentare il popolo nelle cariche pubbliche elettive. L’accettazione della candidatura a consigliere comu nale, provinciale, regionale, a deputato regionale e a de putato e senatore impegna il compagno candidato a svol gere la campagna elettorale secondo le direttive del par tito, in modo onesto e leale verso i compagni di lista. Il compagno candidato a consigliere o deputato regio nale, deputato e senatore è tenuto — se eletto — a met tersi a completa disposizione del partito e a mantenere un continuo contatto con il corpo elettorale e tutti i cit tadini, nonché a rendere conto periodicamente della sua attività politica e dell’attuazione del programma eletto rale agli organismi del partito ed ai suoi elettori.
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