Statuto PCI 1966
46. — I consiglieri comunali e provinciali
La scelta dei candidati comunisti alle elezioni ammi nistrative sarà fatta ogni volta secondo le norme e i criteri stabiliti dal Comitato centrale. I candidati all'amministiazione di un comune in cui esiste una sola sezione di partito vengono designati dal l'assemblea generale della sezione su proposta del Comi tato direttivo. L’approvazione dei candidati deve essere fatta nominativamente per ogni candidato. La lista deve essere sottoposta alla ratifica del Comitato federale e della Commissione federale di controllo riuniti in ses sione comune. Nei comuni dove vi siano più sezioni le proposte per i candidati per la lista elettorale vengono concordate in una assemblea dei Comitati direttivi di sezione e dei Col legi dei probiviri, indetta dal Comitato comunale o, qua lora questo non esista, dal Comitato federale e quindi sottoposte alle assemblee di sezione. Il Comitato comunale compila quindi, sulla base delle osservazioni e proposte fatte dalle assemblee di sezione, la lista definitiva dei candidati da sottoporre alla ratifica del Comitato federale e della Commissione federale di controllo in sessione comune. La lista dei candidati al Consiglio provinciale viene decisa dal Comitato federale in seduta congiunta con la Commissione federale di controllo sulla base delle pro poste avanzate per ogni singolo collegio dalle riunioni, indette dal Comitato federale, dei Direttivi e dei Collegi dei probiviri delle sezioni di partito esistenti in ogni col legio elettorale. La lista deve essere ratificata dal Comi tato regionale. I consiglieri comunali e provinciali e gli altri comu nisti investiti di cariche amministrative per mandato del partito, sono tenuti a versare al partito una quota degli
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