Statuto PCI 1966

eventuali emolumenti percepiti secondo le decisioni del Comitato federale. Il Comitato federale e la Commissione federale di controllo in caso di inadempienza sono tenuti a prendere i necessari provvedimenti.

47. — I consiglieri e i deputati regionali

Ogni organizzazione di partito esistente nella circo scrizione provinciale o nella federazione può proporre candidature per l'elezione dei consiglieri e dei deputati regionali. Il Comitato federale deve sollecitare l'esercizio di que sto diritto. Il Comitato federale sceglie tra le proposte fatte e designa assieme alla Commissione federale di controllo i candidati per la circoscrizione. La lista dei candidati alle assemblee regionali, appro vata dal Comitato regionale, deve essere ratificata dalla Direzione del partito. I compagni consiglieri e deputati regionali sono te nuti a versare al Comitato regionale una quota mensile, secondo le disposizioni fissate dal Comitato regionale o dal Comitato centrale. Nel caso di inadempienza di que sti impegni, gli organismi dirigenti e di controllo compe tenti sono tenuti a prendere i necessari provvedimenti.

48. — I deputati e i senatori

Ogni organizzazione di partito esistente nella circo scrizione o collegio elettorale per l’elezione di deputati o senatori, può proporre candidature. I Comitati federali scelgono tra le proposte fatte e designano assieme alle Commissioni federali di controllo i candidati per la pro vincia. La compilazione definitiva delle liste dei candidati

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