Statuto PCI 1966

sere presa dagli organismi dirigenti e di controllo della istanza di partito, allo scopo di portare a compimento una indagine, o in attesa dei risultati di un’inchiesta. Gli or ganismi dirigenti e di controllo fissano le modalità di tale sospensione, che ha carattere cautelativo, non è una san zione disciplinare, e può prolungarsi fino a due mesi, prorogabili a quattro in caso di comprovata necessità.

9 53. — Lo scioglimento di organizzazioni

In caso di estrema necessità il Comitato centrale e la Commissione centrale di controllo riuniti in assemblea comune, possono sciogliere un Comitato federale. Ana logamente possono procedere i Comitati federali e le Com missioni federali di controllo nei confronti di un Comi tato di sezione o di cellula. La decisione del Comitato fe derale e della Commissione federale di controllo deve essere ratificata dalla Direzione e dalla Presidenza della Commissione centrale di controllo. Il Comitato centrale in caso di scioglimento di Comitato federale, il Comitato federale in caso di scioglimento di direttivi di sezione, procederanno alla nomina di un Comitato provvisorio in caricato di dirigere l'organizzazione e di tenere entro sei mesi il congresso straordinario. In caso di estrema necessità il Comitato federadl'ea,c cordo con la Commissione federale di controllo, può an che sciogliere cellule e sezioni di partito. La decisione, pri ma di diventare esecutiva, deve essere approvata dal Co mitato centrale e dalla Commissione centrale di controllo, o, in caso di urgenza, a loro nome, dalla Direzione del par tito e dalla Presidenza della Commissione centrale di con trollo. Il compito di ricostituirle dovrà essere affidato ad un Comitato provvisorio nominato dal Comitato federale, in accordo col Comitato di zona o di settore o col Comi tato comunale interessati.

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