Transizione 1985
Più attentamente deve valutarsi anche il rapporto tra il primo ed il secondo « decreto Craxi »: decaduto, come è noto, quello e convertito, invece, questo. La differenza essenziale, per quel che riguarda il « taglio » dei punti di variazione della misura dell ’ in dennità di contingenza, è presto detta: la predeterminazione degli scatti di scala mobile non opera più per un anno, ma per sei mesi (dal febbraio al luglio 1984). Non ci interessano però, in questa sede, gli aspetti tecnico-giuridici, quanto, invece, il significato poli tico ed il diverso atteggiamento assunto dalle forze politiche di opposizione, in particolare dal partito comunista, in disaccordo, sul punto, con quello di democrazia proletaria. La riduzione del « blocco » dei punti ad un semestre — si osservò immediatamente — non consentiva un rovesciamento del precedente giudizio negativo. Doveva però valutarsi positivamente il fatto che tale riduzione privasse il parziale « blocco » della con tingenza della potenzialità, che prima invece gli si era apertamente attribuito, a fungere da quasi ovvio volano per un ripetersi auto matico, a scadenza annuale, della recita a copione fisso (concerta zione trilaterale con chiara consapevolezza che, in mancanza di accordo con la parte governativa — a sua volta, se del caso, in sintonia con due delle tre organizzazioni sindacali — , si sarebbe comunque imposta la volontà dell ’ esecutivo) 6 . Di qui, la modifica zione della tattica, cioè la diminuzione del ricorso ai tanti strumenti di temporeggiamento consentiti dai regolamenti: sul piano delle relazioni industriali, infatti, la lacerazione permaneva, ma il suo paventato effetto-imitazione era da considerarsi, almeno per il mo mento, ridotto. Poteva, in altre parole, compiersi un passo verso la restaurazione dell ’ ordinaria dialettica parlamentare, spostandosi di nuovo lo scontro ad un livello di relazioni industriali non così pesantemente ipotecato come si era temuto e, semmai, sul piano referendario. Senza dire del fatto che, nello stesso tempo, anche un terzo fronte era stato aperto dalle ordinanze con le quali alcuni pretori avevano rinviato alla corte costituzionale il giudizio di legit timità del « decreto Craxi », almeno sotto un triplice profilo di carattere qualitativo (e come tale riferibile anche alla sua riedizione solo quantitativamente ridotta): violazione del criterio di egua glianza e di non ingiustificata differenziazione tra i cittadini, della garanzia costituzionale di un ’ equa ed adeguata retribuzione nonché del principio della libertà sindacale sotto il profilo dell ’ autogoverno dei rapporti sindacali e dell ’ autonomia negoziale collettiva.
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