Transizione 1985
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GIUSTIZIA PENALE Riforme per un nuovo sistema di garanzie e di certezze per giudici e amministratori
Luciano Violante
1. Un importante articolo della legge francese sull ’ organizzazione giudiziaria del 16-24 agosto 1790 — siamo nella fase costituente dei principi liberaldemocratici dell ’ Europa continentale — così si esprimeva a proposito dei rapporti tra giustizia e amministrazione: « I giudici non potranno, senza incorrere nell ’ accusa di tradimen to, turbare in qualsivoglia materia le attività dei corpi amministrati vi né citare avanti a sé gli amministratori, in ragione delle loro funzioni ». Questo passo, probabilmente idoneo a stimolare nostal gie nel ceto degli amministratori e timori di révirements legislativi nel ceto dei giudici, nostalgie e timori egualmente infondati, può far cogliere forse con maggiore immediatezza di ogni altro ragiona mento, il divario che separa l ’ attuale situazione italiana dalle origi narie formulazioni del sacrosanto principio della divisione dei po teri. Un neo-volterriano Candide che si affacciasse al nostro orizzon te politico istituzionale con l ’ intento di riferirne usi e costumi, noterebbe probabilmente che l ’ Italia sta vivendo una nuova fase costituente, fondata sul rigoroso rispetto del principio della confu sione dei poteri ed orientata verso un sistema in cui il governo fa le leggi, i giudici governano ed il Parlamento giudica. Ma, aggiungerebbe l ’ ingenuo osservatore, poiché le caratteristi che di ciascuno di questi organi sono rimaste quelle dell ’ antico regime, in Italia si va consolidando il principio di irresponsabilità perché ciascun potere dello Stato è in grado di notificare all ’ altro che non si ritiene vincolato da quanto l ’ altro ha fatto o sta facen do, proprio perché trattasi di materia estranea ai suoi compiti istituzionali. Ma da ciò non deriverà il caos, concluderebbe Pan- gloss, perché i princìpi di confusione e di irresponsabilità portano 5
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