Transizione 1985

contributo abbiamo volutamente usato il plurale « Pubbliche ammi nistrazioni » proprio per cogliere le ormai rilevanti differenziazioni che sono presenti in questo settore rispetto al passato. Le norme penali di cui oggi discutiamo sono applicabili egual mente al funzionario di banca e al sindaco, all ’ usciere e al mini stro. E mentre il concetto di pubblica amministrazione cui fa riferi mento il codice penale è rimasto intatto, in questi ultimi cinquan tanni c ’ è stata una guerra mondiale, un cambiamento radicale di regime politico, un mutamento istituzionale profondo dell ’ assetto e dei compiti dello Stato, l ’ affermazione delle Regioni e delle Auto nomie locali, uno sviluppo della democrazia e dei diritti civili del tutto impensabile negli anni ’ 30. E la cosa è tanto più grave in quanto, come ha osservato Francesco Tagliarmi in un suo importan te libro sul concetto di pubblica amministrazione nel diritto pena le, in questa parte Alfredo Rocco mutuò direttamente concezioni e istituti dal codice del 1889. Si può quindi dire che l ’ assetto della pubblica amministrazione che è sotteso alle norme del Codice pena le risale non a mezzo secolo fa, ma quasi ad un secolo fa in epoca antecedente alla grande scuola di diritto pubblico che si affermò in Italia tra la fine del secolo scorso e i primi lustri di questo secolo, in stretta comunicazione con quanto avveniva nelle scuole di diritto pubblico francesi e tedesche. Chiedersi le ragioni per le quali un rigoroso tutore dei princìpi politici dello Stato fascista non abbia profondamente innovato in questa parte, rispetto al sistema liberale, significa spostare lo sguar do sulle caratteristiche più complessive dell ’ intervento penale nel l ’ ordinamento del 1930. La discrezionalità dell ’ azione penale, il controllo del Pubblico ministero fanno parte del governo; l ’ esisten za per alcune categorie di funzionari di filtri istituzionali aggiunti vi rispetto a quelli politici (mi riferisco all ’ istituto della garanzia amministrativa, una sorta di autorizzazione a procedere) garantiva no da interventi repressivi divergenti rispetto agli interessi del regime. D ’ altra parte il mancato adattamento di questa parte del codice agli approfondimenti dei coevi giuspubblicisti italiani che ponevano in luce la ricchezza di una moderna pubblica amministra zione, non esauribile nelle scarne enucleazioni di Montesquieu, significava ignorare criteri che potevano porre in crisi il concetto unitario di Stato, cardine della filosofia politica del fascismo. « Il concetto di pubblica amministrazione — avvertiva Rocco con riferi mento ai reati di cui oggi discutiamo — viene assunto nel senso più comprensivo dell ’ intera attività dello Stato e degli altri enti 7

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