Transizione 1985
pubblici », così informando che l ’ interesse politico del regime anda va in tutt ’ altra direzione rispetto alle più autorevoli acquisizioni del diritto pubblico italiano dell ’ epoca. Non si può portare più avanti la riflessione su questo punto. Ma certamente si può sostenere che una nozione unitaria di pubbli ca amministrazione non è più idonea a comprendere l ’ attuale molte plicità di competenze e di funzioni pubbliche e che la distinzione tra pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio aiuta a comprendere la poliedricità di figure professionali che popolano un moderno ufficio pubblico come la livrea e le polpe aiuterebbe ro oggi nel suo lavoro il cameriere di una mensa aziendale. Può restare, ad esempio, senza specifico rilievo nel codice pena le il fatto che la Costituzione attribuisca un particolare connotato di autonomia alle Regioni, ai comuni e alla Provincia? Perciò alcuni studiosi hanno consigliato di rivedere innanzitutto il concet to unitario di pubblica amministrazione quindi di individuare le nuove figure di esercente potere o attività di carattere pubblico. Ci siamo riservati di lavorare su questo fronte in una fase successi va, pur non disconoscendo la qualità del suggerimento. E appare infatti più urgente avviare una riflessione sui nodi più controversi del rapporto tra pubblici amministratori e giustizia penale cercan do di definire alcune certezze per gli uni e per l ’ altra. Se questo sforzo avrà un esito non totalmente negativo; si potrà procedere ad una fase di successivo approfondimento, anche tramite un diver so progetto di legge. 3. Le figure di reato comprese nella sezione dei delitti dei pubbli ci ufficiali contro la pubblica amministrazione possono distinguersi in due categorie. Nella prima inserirei i delitti che comportano un ’ appropriazione da parte del privato di risorse pubbliche o un ’ u tilizzazione delle funzioni pubbliche a fini di arricchimento persona le e di ingiusto danneggiamento di terzi: si tratterebbe del pecula to per appropriazione, della malversazione, della corruzione e del la concussione. Nella seconda inserirei le figure nelle quali viene maggiormen te in luce una deviazione nell ’ esercizio dei poteri discrezionali ri spetto ad un predeterminato modello comportamentale: si tratta del peculato per distrazione, dell ’ abuso di ufficio, dell ’ interesse privato e dell ’ omissione. La nostra attenzione si è soffermata sui delitti della seconda categoria caratterizzati per il ricorso di elementi normativi il cui 8
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