Transizione 1985

nante), ogni forma di responsabilità politica e sposta le forme di responsabilità sul terreno giudiziario, terreno che poi quel tipo di Stato tende a controllare totalmente proprio al fine di evitare deci sioni giudiziarie con effetti politici dannosi. Non solo; ma lo Stato moderno conosce altre forme di responsabilità oltre quella politica e penale e indipendentemente da essi: la responsabilità amministra tiva e quella contabile, ad esempio, che hanno una propria specifi ca autonomia. In un contesto democratico bisogna prevedere spazi autonomi, ben definiti per ciascuna di queste responsabilità; il pubblico ammi nistratore elettivo deve inoltre disporre di una sfera di discreziona lità politica, grande o piccola si vedrà, ma chiaramente determina ta, all ’ interno della quale risponderà all ’ opposizione, alla sua mag gioranza o al suo elettorato, nelle forme della politica, insomma, non in quelle del diritto. 5. Da queste affermazioni discendono due conseguenze: esistono comportamenti che, pur non essendo rilevanti dal punto di vista giuridico, lo sono dal punto di vista politico e per essi deve rispon dersi sul terreno politico, in genere con l ’ allontanamento dalla cari ca; esistono nell ’ esercizio della funzione pubblica comportamenti che non possono essere sindacati dal potere giudiziario. La prima conseguenza è chiara. La seconda non deve dar adito ad abusi e proprio per questo è opportuno che le ipotesi di reato che possono conferire rilevanza penale ad un comportamento politi co siano precise ed inequivoche al massimo. L ’ esistenza di una sfera di responsabilità non giuridica, e forse anche non penale, sembra sostanzialmente esclusa dal codice pena le che descrive il reato di abuso innominato in atti di ufficio come una sorta di norma di chiusura, onnicomprensiva. È punito, infat ti, il pubblico amministratore che per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di legge. Può anche mancare il danno o il vantaggio: ciò che conta è l ’ abuso e cioè, per dirla con uno dei maggiori studiosi della mate ria, Antonio Pagliaro, una qualsiasi attività che concreta un eserci zio dei poteri inerenti alla funzione, diversa da quella che l ’ esatto svolgimento delle funzioni avrebbe richiesto. Come si stabilisce l ’ esatto svolgimento delle funzioni nel coacervo di leggi, regolamen 11

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