Transizione 1985

ti, circolari, ordini di servizio e prassi che irretiscono l ’ attività amministrativa? La Corte Costituzionale nel 1965 respinse un ’ eccezione di inco stituzionalità relativa alla violazione del principio costituzionale di tassatività con un ’ argomentazione che suscitò le fondate critiche di gran parte della dottrina; ricordo, in particolare, una nota di Fran co Bricola nella Rivista Manuale di diritto e procedura penale del 1966. Ma qui conta indicare il principio politico trasfuso nella figura dell ’ « abuso in atti di ufficio »: per il pubblico amministrato re tutto ciò che non è espressamente consentito è vietato e costitui sce reato. Principio questo che non credo possa essere condiviso, almeno per i settori della pubblica amministrazione che hanno una rilevanza costituzionale. La prospettiva va completamente capovolta. Si fissino con chia rezza tutte le condotte incriminabili ma, fuori di queste, si lasci libero l ’ amministratore di scegliere gli strumenti e gli obiettivi del suo intervento. Il problema, ancora una volta, non è di costruire trincee o cinture di sicurezza, ma di dare certezza all ’ azione ammini strativa e riconoscere uno specifico spazio alla responsabilità po litica. Perciò proponiamo di punire come abuso la condotta di chi, a- busando delle proprie funzioni, cagiona ad altri un danno ingiusto; se il danno non è realizzato si potrà essere puniti a titolo di tentati vo. Si tratta di una formulazione che crediamo risponda a quelle e- sigenze di certezza senza creare ingiustificate sfere di impunità. Anche nelle altre ipotesi si è seguita una linea analoga. Nell ’ interesse privato in atti d ’ ufficio si propone di focalizzare la previsione sull ’ abuso della funzione o del servizio e sul procura re, per effetto di quell ’ abuso, a se stessi o ad altri privati un ingiusto vantaggio patrimoniale. È stata proposta da più parti l ’ e spressione, più ampia, di « vantaggio ingiusto di natura anche in direttamente patrimoniale ». Dalla discussione aspettiamo qualche lume per orientarci nella scelta tra le due formulazioni od anche per una terza che possa apparire più adeguata. Nell ’ omissione di atti d ’ ufficio proponiamo di inserire la clauso la « senza giustificato motivo » al posto dell ’ attuale avverbio « in debitamente » che sembra prevalente senza giustificato riferimen to nella causa di giustificazione che trova fondamento solo nella legge o in altro atto amministrativo e non, ad esempio, in una par ticolare situazione di fatto in cui versi un determinato ufficio della 12

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