Transizione 1985
re o prevaricatore, della non conoscenza dei meccanismi della spe sa pubblica, dato che il diritto amministrativo che si apprende sui testi universitari è tutt ’ altra cosa dalle leggi e dalle prassi realmen te esistenti. Questo stato di fatto dà luogo a due inconvenienti, egualmen te deleteri per gli equilibri istituzionali. A volte si scatena un vero e proprio gioco del massacro tra giudici e politici, nel quale ciascu no tende a delegittimare l ’ altro. Il Teardo proclamato « prigionie ro politico » e qualche inopportuna conferenza stampa costituisco no gli esempi più vistosi di questo inconveniente. Altre volte è scelta una soluzione consociativa: amministratore e giudice — scavalcando ogni necessaria distinzione istituzionale — prendono accordi preventivi su ciò che si può fare o si deve evitare di fare. Si passa così dalla supplenza, che si verifica quan do il giudice supplisce con la propria iniziativa alle carenze della legge o dell ’ intervento pubblico, alla cogestione giudiziaria dei pub blici uffici, cosa che è inammissibile. Questo panorama è ulteriormente complicato da due questioni politiche. La prima riguarda l ’ abitudine, cui nessuno si sottrae, di sostituire la lotta politica con la denuncia penale. Si attende poi il giudice al varco: se procede, incrimina, condanna è un salvatore della legalità conculcata, testimone autorevole dell ’ altrui corruttela, vindice dei rapporti di forza iniquamente determinati dal voto a sfavore del denunciante. Se il giudice archivia, è questa la dimostra zione della sua subalternità alle forze che governano e quindi della spudoratezza di queste ultime che non arretrano neanche dinanzi alla sacertà della toga pur di garantirsi l ’ impunità. Il giudice in questi casi, se non è particolarmente corazzato, rischia di perdere davvero la sua indipendenza di valutazione e di dipendere più che dalla legge, dai fondi scritti sui quotidiani locali. La seconda questione riguarda l ’ obiettiva presenza nelle ammi nistrazioni pubbliche di veri e propri partiti della corruzione. Dal le cronache questo problema sembrerebbe riguardare più le ammini strazioni locali che quelle centrali; ma non bisogna dimenticare che per le amministrazioni centrali è continuamente operante una barriera protettiva costituita dai meccanismi dell ’ autorizzazione a procedere e dell ’ inquirente, che salvo rare eccezioni garantiscono un perfetto parallelismo tra innocenza ed appartenenza alla maggio ranza. Non siamo probabilmente in grado di condurre in Italia una indagine sulla corruzione come quella che con riguardo alla Fran- 14
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