Transizione 1985
7. Per quanto riguarda gli ordinamenti, le leggi che regolano l ’ atti vità della pubblica amministrazione, è difficile comprendere come mai i quattro diversi e concorrenti controlli che possono operare nei confronti di un atto amministrativo, non siano sufficienti ad assicurare la legalità neH ’ amministrazione. Nei confronti dello stes so atto può scattare il controllo dei Comitati regionali, il controllo della giustizia amministrativa, quello della Corte dei Conti (cd. controllo-conoscenza sui conti consultivi effettuati dalla Sezione EE.LL.), quello della giustizia penale. Il mancato o difettoso fun zionamento dei primi tre tipi di controllo rende inevitabilmente più esteso il ricorso al quarto, quello penale, ed è anche per questo che una visione completa del problema dovrà necessariamen te comprendere anche la revisione del sistema dei Comitati di controllo (che oggi sono appiattiti su un garantismo puramente cartaceo ed indifferente all ’ avvenuto raggiungimento dello scopo), del processo amministrativo (rendendolo più celere e disciplinan do in qualche modo quella formula ordinaria di risoluzione delle liti amministrative che è diventata la sospensiva dell ’ atto ammini strativo, spesso preceduta dalla minaccia di sospensiva di fronte alla quale l ’ amministratore, proprio per la tutela dell ’ interesse pub blico, è spesso costretto a piegarsi), della Corte dei Conti (che oggi indaga solo su quegli Enti che hanno avuto la sensibilità di inviare i conti consultivi, o perché dotati di spirito civico, o per ché affetti da masochismo, oppure perché non li hanno ancora persi, cosa accaduta nel 1975 e nel 1980 alla Regione Calabria). Peraltro, proprio la complessità di questi interventi deve spinge re ad una sollecita revisione delle ipotesi più elastiche proprio allo scopo di dare certezza all ’ amministratore, al giudice e al cittadino. 8. Siamo consapevoli che anche un intervento di questo genere non risolverebbe tutti i problemi del rapporto tra pubbliche ammi nistrazioni e giustizia penale. I dieci conflitti di attribuzione tra Regioni e magistratura ordinaria sui quali sta per pronunciarsi la Corte Costituzionale sono il segno di un malessere che va risolto tempestivamente non con atti d ’ imposizione, ma cercando insieme una soluzione in un ’ ottica di buon governo e di rispetto del princi pio del bilanciamento tra responsabilità e potere. Altrettanto signi ficativi di uno stato di confusione istituzionale sono alcuni provve dimenti di sequestro generale di atti presso pubblici uffici al fine di accertare se per caso sia stato commesso un reato da quel pubblico ufficio, sequestro che scavalca il presupposto costituito 16
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