Transizione 1985
Gli aspetti più vessatori della legislazione dell ’ emergenza sulla libertà personale sono stati parzialmente corretti dalla legge 28 luglio 1984 n. 398; segno che sul terreno legislativo è già in atto un ’ inversione di tendenza rispetto alle scelte che hanno caratterizza to le risposte dell ’ ordinamento durante gli anni di piombo del terrorismo. Ma queste riforme legislative, che speriamo si sviluppino an che nel settore del diritto penale sostanziale, non hanno ancora ottenuto l ’ effetto, quantomeno nel breve periodo, di correggere le distorsioni prodotte dalla legislazione dell ’ emergenza nel modo di rendere giustizia e negli atteggiamenti dei giudici. Né poteva essere diversamente, perché certe forme di degenera zione del costume giudiziario trovano radici non solo nella legisla zione dell ’ emergenza, ma in un generale processo di aumento dei poteri di intervento dell ’ autorità giudiziaria nei confronti dei con tropoteri criminali e dei loro sempre più inquietanti intrecci con i poteri legali. Penso ai processi contro la mafia, la camorra, le trame pidui- ste, ai frequenti episodi di corruzione della pubblica amministrazio ne e del ceto politico, ai processi per i grandi scandali del mondo economico e finanziario; tutti caratterizzati dal fatto che, a differen za del terrorismo rosso, i contropoteri criminali sono riusciti ad inquinare il sistema di potere legale, rendendo così più difficile l ’ intervento del giudice, che si trova costretto a difendersi dagli ostacoli frapposti alle indagini dagli spezzoni dei poteri rimasti coinvolti nelle trame criminali. I nuovi e grandi spazi di intervento del potere giudiziario si sono così innestati su una situazione in cui la legislazione dell ’ emer genza contro il terrorismo e contro la grande criminalità comune organizzata e le trasformazioni del costume giudiziario provocate dall ’ asprezza dei processi di terrorismo avevano già grandemente accresciuto i poteri processuali dei giudici. E ben sappiamo che aumento dei poteri dei giudici significa necessariamente sacrificio delle regole del contraddittorio e della dialettica tra le parti su cui si regge un processo democratico, nonché diminuzione dei diritti della difesa e della libertà personale. Ci troviamo cioè di fronte ad una miscela in cui è difficile esprimere giudizi univoci sul ruolo e sulle funzioni che sta svolgen do la magistratura: da un lato siamo chiamati a denunciare le degenerazioni del costume giudiziario provocate dalla legislazione 20
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