Transizione 1985
mentali, perché il potere della mafia sta proprio nella sua capacità di intimidazione e di ricatto protratta nel tempo e nello spazio. b} Vi sono poi resistenze di fondo — spesso da parte di giudici di grande valore, già impegnati nei processi di terrorismo ed ora nelle indagini sui contropoteri criminali — nei confronti della riforma del processo penale, motivate dal timore di vedere diminuiti quei vasti e talvolta incontrollati poteri investigativi che caratterizzano il rito inquisitorio dell ’ istruzione formale scritta e segreta. In sostanza, le resistenze si indirizzano verso lo schema tendenzialmente accusatorio del nuovo processo, e in particolare verso il meccanismo dei rapporti tra indagini preliminari del pub blico ministero e incidente istruttorio del giudice, che dovrebbe appunto consentire di superare il pendolarismo perverso tra istru zione sommaria e istruzione formale che ha sempre caratterizzato il nostro processo ed anche i precedenti progetti di riforma. Non dimentichiamo che la legge delega del 1974 per il nuovo processo penale era ancora rimasta coinvolta nella logica di questo pendolari smo, sbilanciato a favore del giudice istruttore, posto che a fronte dei 30 giorni entro cui il pubblico ministero doveva concludere le indagini preliminari erano previsti tredici mesi di atti istruttori del giudice. Ai giudici che ora manifestano riserve sullo schema delle indagi ni preliminari delineato nella nuova legge-delega dobbiamo dun que chiedere di compiere uno sforzo culturale per distaccarsi dalla logica del pendolarismo e di verificare costruttivamente ed operati vamente se il nuovo modello dei rapporti tra indagini preliminari del pubblico ministero e incidente istruttorio per gli atti destinati ad essere utilizzati come prova nelle ulteriori fasi del giudizio sia idoneo anche per i processi contro la grande criminalità organizza ta, sinora gestiti con il metodo inquisitorio del processo-inchiesta. — L ’ ultima conseguenza del clima giudiziario indotto dall ’ emer genza — ma in realtà ve ne sarebbero molte altre, e quindi l ’ elen co non è tassativo — è la tendenza del giudice a perdere il suo ruolo di terzietà nei confronti della polizia giudiziaria. Si è addirit tura parlato di immedesimazione del giudice nelle funzioni svolte dalla polizia giudiziaria; con maggiore cautela, mi limito a segnala re forme di appiattimento delle attività istruttorie del pubblico ministero e del giudice sulle indagini di polizia giudiziaria. Il discorso è delicato e richiede, a scanso di equivoci, alcune 24
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