Transizione 1985

per diminuirne la capacità di intervento nei confronti dei contropo teri criminali. I correttivi vanno dunque cercati in soluzioni che non intacchi no l ’ indipendenza della magistratura, il suo ruolo istituzionale di garante della legalità dell ’ operato dei pubblici poteri e la sua attivi tà di repressione delle connivenze tra contropoteri criminali e pote ri legali. I correttivi debbono cioè soprattutto operare sul terreno del costume giudiziario e delle prassi di comportamento dei giudi ci, sul clima processuale. Quantomeno nel breve periodo, il compito più immediato spet ta al potere legislativo. I giudici, bombardati per anni dai messag gi legislativi dell ’ emergenza, non potranno non reagire positivamen te a messaggi di segno opposto, che esprimano una volontà genera le di ricondurre gli interventi processuali alla loro normalità di ordinari strumenti della repressione penale, senza intenti di crocia ta, e di rovesciare la tendenza ad attribuire alla magistratura compi ti di controllo e di intervento che spetterebbero piuttosto al pote re politico. Un primo messaggio in questa direzione sono state le norme approvate con la legge 28 luglio 1984 n. 398 sulla riduzione dei termini massimi della custodia cautelare e sulla nuova disciplina della libertà provvisoria e degli arresti domiciliari, ma le reazioni di numerosi giudici e le incertezze dimostrate poi da quello stesso potere politico che aveva approvato le norme confermano che il cammino in questa direzione è più lungo e difficile di quanto si potesse prevedere. Ne costituisce conferma la recente legge che ha prorogato sino al 30 novembre 1985 per i più gravi reati della criminalità organiz zata comune e politica la vacatio legis delle norme che riducevano i termini massimi della custodia cautelare. Segno che sul terreno amministrativo e giudiziario non si è riusciti a compiere quello sforzo organizzativo che sarebbe stato necessario per impedire la scarcerazione di troppi detenuti imputati di gravissimi reati ed an cora in attesa della sentenza definitiva. Analoghi ed altrettanto urgenti messaggi il potere legislativo dovrebbe lanciare sul tema delle carceri di massima sicurezza e sul più generale problema della differenziazione tra i detenuti a secon da della loro potenziale pericolosità e della loro appartenenza a forme di criminalità organizzata ovvero alle tradizionali manifesta 27

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