Transizione 1985
zioni della delinquenza individuale. Penso che una differenziazio ne, soprattutto con riferimento ai luoghi della detenzione, sia una esigenza irrinunciabile in questo momento storico; non è infatti realistico continuare a custodire gli autori di reati collegati alla grande criminalità organizzata ed ai contropoteri criminali, che mi rano a perpetrare all ’ interno del carcere i loro traffici ed a control lare dal carcere il sistema di potere di cui fanno parte, insieme agli esponenti della delinquenza individuale, eventualmente anche detenuti per reati gravi e per pene di lunga durata. Questi ultimi diventerebbero — penso soprattutto ai detenuti più giovani ed emarginati — una facile fonte di reclutamento della grande crimi nalità organizzata e, soprattutto, sarebbero costretti a patire quelle inevitabili restrizioni nei rapporti con la società libera che debbo no essere imposte per contrastare la tendenza dei contropoteri criminali a riprodurre all ’ interno del carcere le loro trame organiz zative e di potere. Questa esigenza non può e non deve continuare ad essere assol ta da uno strumento assolutamente arbitrario e privo di garanzie quale è il carcere di massima sicurezza, basato su una interpretazio ne illegittima dell ’ art. 90 dell ’ ordinamento penitenziario. La disci plina della differenziazione dei luoghi di pena deve essere regolata per legge, così come per legge debbono essere disciplinate eventua li differenziazioni delle regole di trattamento e limitazioni dei rap porti con il mondo esterno e delle forme di socializzazione all ’ inter no del carcere. La prospettiva è di organizzare gli istituti peniten ziari secondo una tripartizione che faccia perno sulla possibilità di applicare in tutti gli stabilimenti di pena il regime « ordinario » previsto dalla legge del 1975, liberalizzato verso il basso nei con fronti dei detenuti condannati per i reati meno gravi ed a pene brevi, applicato integralmente nei confronti dei condannati per rea ti anche gravi della delinquenza individuale, caratterizzato da alcu ne restrizioni previste tassativamente per legge nei confronti degli appartenenti alle manifestazioni della criminalità organizzata comu ne e politica. Per i primi, massima possibilità di contatti con la società libe ra e massimo coinvolgimento della comunità e degli enti locali anche nella gestione del carcere; per i secondi, il regime ordinario attualmente previsto dalla riforma del 1975, ma purtroppo sinora sostanzialmente inattuato; per i terzi, quelle restrizioni assoluta- mente indispensabili per evitare il riprodursi dentro il carcere dei circuiti dei contropoteri criminali, con garanzie giurisdizionali cir 28
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