Transizione 1985

ca l ’ assegnazione ed i trasferimenti ad altra sede. Al riguardo giac ciono in Parlamento numerose proposte di legge — penso soprat tutto a quella della Sinistra Indipendente — che affrontano con grande senso di responsabilità il problema delle garanzie da offrire ai detenuti per cui viene proposta l ’ assegnazione in istituti di pena caratterizzati da maggiori controlli nei rapporti con il mondo e- s terno. In realtà, è l ’ intiero sistema delle garanzie — sia per i detenu ti che per la collettività — che deve essere rivisto. Ai detenuti della prima fascia deve essere garantita la concreta possibilità di un effettivo reinserimento, utilizzando tutte le risorse della comuni tà locale, dai servizi sociali degli enti pubblici al volontariato. Ai detenuti « ordinari » deve essere garantita l ’ integrale attuazione delle regole di trattamento e degli strumenti di assistenza e di recupero previsti dalla riforma del 1975, perché l ’ ordinamento giu ridico e la coscienza sociale non possono sopportare a lungo il senso di frustrazione e di inganno suscitato da una legge disapplica ta da un decennio. Per i detenuti della terza fascia, il sistema di garanzie si fonda sulla giurisdizionalizzazione della loro assegnazione e sulla previsio ne per legge delle restrizioni ritenute assolutamente indispensabili per evitare che all ’ interno del carcere si riproducano i meccanismi dei contropoteri criminali, ma nel contempo la collettività deve essere garantita dal pericolo che il carcere si trasformi in strumen to per potenziare l ’ organizzazione criminale e per agevolare il reclu tamento dei nuovi adepti. Non si muovono nella direzione di incidere sulle prassi proces suali e sulla cultura dei giudici le varie proposte di estendere la legislazione premiale ai mafiosi e camorristi che collaborano con la giustizia. I c.d. pentiti, se stanno recando utili contributi in alcuni pro cessi di mafia, sono infatti una figura carica di potenzialità negati ve per la professionalità e la mentalità dei giudici, capace di intro durre, come bene insegna la breve esperienza delle norme tempora nee per i terroristi, gravi guasti nella dialettica processuale, nella corretta concezione del diritto di difesa, nei rapporti tra il giudice e gli imputati. Analogamente, non penso che il problema dei tossicodipenden ti detenuti per reati commessi al fine di procurarsi la droga possa 29

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