Transizione 1985

essere semplicisticamente risolto con norme premiali che proponga no l ’ alternativa tra carcere e comunità terapeutica. Il trattamento in comunità terapeutica ha infatti come presupposto l ’ adesione as solutamente spontanea e volontaria del tossicodipendente; l ’ alterna tiva generalizzata carcere-comunità si tradurrebbe quindi in una soluzione meccanicistica, volta ad alleggerire la pressione della so- vrapopolazione carceraria, in una sorta di deresponsabilizzazione sia per i giudici che per l ’ amministrazione penitenziaria. I rapporti tra giustizia penale e droga sono invece molto più complessi e richiedono interventi duttili e differenziati, che non possono certo essere appiattiti su norme di legge che propongano in via generale ed astratta la possibilità di evitare il carcere mediante il ricovero in comunità terapeutiche, che tra l ’ altro neppure esistono e che non possono essere create da un giorno all ’ altro. 3. Al di là dei messaggi legislativi, i sintomi di degenerazione e di involuzione del costume giudiziario potranno essere corretti mediante un uso molto attento e rigoroso dei tradizionali strumen ti di controllo sui giudici, rispettivamente affidati al Consiglio Su periore della Magistratura, agli organi di seconda istanza all ’ inter no del processo, all ’ opinione pubblica opportunamente sollecitata dai mezzi di informazione. a) Controlli del Consiglio Superiore della Magistratura. In primo luogo controlli disciplinari, evidentemente non sul contenuto dei provvedimenti, ma sul modo e sugli atteggiamenti con cui il giudice svolge la sua attività giudiziaria. Penso ad esem pio ai rapporti con gli avvocati, all ’ uso arrogante dei poteri discre zionali in tema di privazione della libertà, a forme di patteggiamen to scorretto tra giudice ed imputato disposto a collaborare con la giustizia, alla strumentalizzazione dei mezzi di informazione per pilotare l ’ opinione pubblica sull ’ andamento del processo, all ’ utiliz zazione dei poteri giudiziari per favorire o danneggiare gruppi politici o centri di potere esterni alla magistratura. Vanno rafforzate anche le forme di controllo sulla compatibili tà degli atteggiamenti del giudice con la sede e con le funzioni svolte. Se è vero che vi è un certo numero di giudici che ha male interpretato l ’ amara lezione della legislazione dell ’ emergenza, ovve ro che tende ad usare gli accresciuti spazi e poteri di intervento 30

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