Transizione 1985

di potere mafioso, ma anche in situazioni meno drammatiche e clamorose. Vanno quindi difesi il ruolo e le funzioni del CSM, eventual mente disciplinando con maggiore organicità i suoi poteri ispettivi e conoscitivi sulle singole sedi giudiziarie e sui singoli magistrati, perché solo i controlli affidati all ’ organo di autogoverno possono conciliare i valori dell ’ indipendenza del giudice con corrette forme di responsabilizzazione per le modalità di esercizio dei suoi poteri; qualsiasi altra soluzione, comunque mascherata, verrebbe a tradur si in forme di controllo diretto o indiretto da parte del potere politico, e quindi in un attentato all ’ indipendenza della magistratu ra ed ai suoi compiti istituzionali di intervento sulle illegalità dei pubblici poteri. b~) Controlli endogeni al processo In questo settore bisogna operare una distinzione tra l ’ attuale sistema processuale e gli strumenti di controllo previsti dalla legge delega per il nuovo codice di procedura penale. Attualmente i controlli endogeni sono affidati ai tradizionali mezzi di impugnazione, nonché al nuovo istituto del Tribunale della libertà. Pur con tutti i limiti di questo organo di controllo, la sua efficacia deterrente ha avuto e potrà avere notevole effica cia soprattutto nei confronti di quei giovani magistrati — sostituti procuratori o giudici istruttori — che fanno un uso troppo disin volto dei poteri restrittivi della libertà personale, sotto forma di una spontanea autolimitazione e di una maggiore ponderazione in vista dei potenziali controlli cui verranno sottoposti i loro provve dimenti. I controlli endogeni troveranno però soprattutto esplicazione nello schema del nuovo processo. In primo luogo attraverso l ’ u dienza preliminare, essenziale momento di verifica periodica sull ’ im postazione e sullo sviluppo delle indagini nei processi di maggiore complessità e durata; quelli, cioè, in cui le indagini preliminari del pubblico ministero potranno, mediante successive proroghe, dura re sino a due anni (punto 47 del disegno di legge delega approva to dalla Camera dei Deputati il 18 luglio 1984 ed attualmente all ’ esame del Senato) e nei quali l ’ udienza preliminare svolgerà la funzione di controllo ad opera delle parti private, e di riflesso dell ’ opinione pubblica, sull ’ operato del pubblico ministero e sull ’ e 32

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