Transizione 1985
ventuale impostazione unilaterale o preconcetta impressa alle inda gini in tema di libertà personale, la sottrazione al pubblico ministe ro del potere di emettere provvedimenti restrittivi, che dovranno essere sempre richiesti al giudice e da questi disposti, introdurrà un importante correttivo di eventuali abusi commessi nella fase iniziale delle indagini e comunque presupporrà l ’ accordo quantome no di due magistrati prima dell ’ emissione del mandato di cattura. c) Controlli sociali dell ’ opinione pubblica I controlli sociali dell ’ opinione pubblica acquistano un ’ impor tanza sempre maggiore mano a mano che aumentano gli spazi di intervento e l ’ incidenza politica delle iniziative giudiziarie, in quan to costituiscono il deterrente forse più efficace nei confronti di eventuali strumentalizzazioni del processo per fini di parte. Prima ancora che sulle sentenze e sugli altri provvedimenti giudiziari, il controllo dell ’ opinione pubblica deve operare sulla gestione e sull ’ andamento del processo, nel senso che il giudice deve sapere che il suo operato potrà essere sottoposto a vaglio critico e che eventuali forzature o deviazioni dei suoi poteri verran no liberamente valutati e discussi. Non ci si può nascondere che il potere giudiziario ha manifesta to in questi ultimi mesi crescenti resistenze a sottoporsi a queste forme di controllo; ne sono prova alcune recenti sentenze e iniziati ve giudiziarie, che hanno notevolmente ristretto, sia in sede civile che in sede penale, gli spazi di libertà dell ’ attività giornalistica (penso al c.d. decalogo del giornalista contenuto nella sentenza del 17/4/84 della I a sezione della Cassazione civile, nonché al la sentenza del 30/6/84 delle Sezioni Unite della Cassazione Penale in tema di diffamazione a mezzo stampa, nonché all ’ applica zione provvisoria da parte del pubblico ministero di Milano della pena accessoria della sospensione dall ’ esercizio della professione nei confronti di un giornalista de « Il Giornale »). Queste posizioni della Cassazione e dei giudici di merito assu mono in realtà il valore di decisioni in « causa propria », cioè di prese di posizioni con cui i giudici sembrano volere scoraggiare l ’ informazione e quindi il controllo sociale sull ’ attività giudiziaria. Vi è solo da augurarsi che si tratti di un indirizzo transitorio e che la stessa magistratura si renda conto che la sottoposizione al 33
Made with FlippingBook flipbook maker