Transizione 1985
l ’ interesse alla efficienza produttiva dell ’ impresa, nella costante ri cerca di un equilibrio fra soddisfazione dell ’ interesse dei soci e dell ’ interesse dei lavoratori. Il sistema dualistico porta alle logiche conseguenze questa idea di fondo, privando l ’ assemblea dei soci di alcuni dei suoi tradizio nali poteri: anche l ’ approvazione del bilancio può essere sottratta all ’ assemblea e attribuita all ’ organo di vigilanza (art. 48), mentre resta all ’ assemblea il potere di deliberare sulla destinazione degli utili di esercizio (art. 50), oltre che di autorizzare l ’ azione di re sponsabilità (art. 15). L ’ organo di direzione, d ’ altra parte, viene a trovarsi sottoposto ad un controllo più penetrante ed assiduo di quello che le assemblee dei soci possono esercitare: esso deve pre sentare all ’ organo di vigilanza periodiche relazioni sull ’ andamento degli affari sociali e soggiacere alle verifiche cui l ’ organo di vigilan za intende sottoporlo (art. 11), mentre le più gravi decisioni relati ve all ’ impresa sociale non possono essere adottate dall ’ organo di direzione senza l ’ autorizzazione dell ’ organo di vigilanza (art. 12). È anche suggerita, in alternativa: aa) l ’ introduzione di un modificato sistema unitario, che non prevede l ’ organo di vigilanza, ma distingue, entro l ’ organo di dire zione, direttamente nominato dall ’ assemblea dei soci, fra membri dirigenti e membri non dirigenti ’ , questi ultimi nominano i primi (art. 21 a) ed esercitano su di essi i medesimi poteri di controllo spettanti, nel sistema dualistico, all ’ organo di vigilanza (artt. 21 r, 21 s), mentre l ’ approvazione del bilancio resta in ogni caso di competenza dell ’ assemblea. Questo sistema alternativo è solo un perfezionamento del si stema che, di fatto, già opera nelle nostre società che hanno un consiglio di amministrazione e, all ’ interno di questo, un comitato esecutivo; b) per società che abbiano un elevato numero di lavoratori (il parametro è di 1.000 o più), la partecipazione dei lavoratori alla nomina dei membri dell ’ organo di vigilanza, che risulta composto per due terzi o per la metà dai componenti eletti dall ’ assemblea e per un terzo o per la metà (ma non più della metà) dai componenti eletti dai lavoratori (art. 4 b), secondo un sistema di rappresentan za proporzionale ed a scrutinio segreto (art. 4 i). Questa partecipazione dei lavoratori porta alle estreme conse guenze l ’ idea di fondo che è alla base del sistema dualistico. Poiché gli interessi in gioco, nella gestione dell ’ impresa, non sono solo gli interessi dei soci, ma sono anche quelli dei lavoratori, appare coe 16
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