Transizione 1985
di altre istituzioni e nonostante che tra gli incolpati figurassero dirigenti di livello nazionale del gruppo di Magistratura Indipen dente ed esponenti delle altre correnti di magistrati. Il rilievo di questo intervento disciplinare è ben sottolineato dalle manovre che, nel corso del procedimento, si appuntarono contro il CSM e dal riconoscimento che successivamente ne ha dato la Relazione Anseimi. Oggi, con la decisione delle Sezioni unite della Cassazione che ha respinto i ricorsi degli interessati, la sentenza è definitiva. La materia della responsabilità disciplinare richiederebbe, fosse anche solo per una ricognizione dei problemi aperti, una trattazione diffusa. In questa sede mi basta affrontare un solo profilo. L ’ attuale regime della iniziativa disciplinare rimessa al Ministro ed al Procu ratore Generale presso la Corte di Cassazione ha dato luogo a ripetuti e clamorosi casi di inerzia, soprattutto quando entravano in discussione compromissioni di magistrati con centri di potere. In proposito si deve osservare che spesso l ’ attenzione dell ’ o pinione pubblica, dei magistrati, delle stesse forze politiche, è giu stamente vigile nei confronti delle iniziative del CSM, ma lascia in ombra quelle del Ministro di Giustizia, per il quale viene a manca re, o ad essere molto attenuato, questo momento di controllo e di responsabilizzazione . Il CSM si offre al controllo dell ’ opinione pubblica, grazie al regime di pubblicità delle sedute, mentre in nessuna sede si discute a fondo della gestione della iniziativa disciplinare da parte del Mi nistro e del Procuratore Generale. Se talvolta in Parlamento, in sede di interrogazioni, l ’ attenzione si appunta su un singolo caso, non risulta che il Ministro sia stato chiamato ad esporre le linee generali, e le decisioni concrete conseguenti, cui ha ispirato la sua azione in materia disciplinare. Si comprende come si sia accentuata la prassi delle c.d. « segna lazioni » del Consiglio Superiore ai titolari della azione disciplinare, nonostante che i fatti segnalati siano spesso ampiamente pubbliciz zati sulla stampa e nonostante che il Procuratore Generale sieda in Consiglio come componente di diritto. Accanto a questa ricorrente mancata attivazione del procedi mento disciplinare il Consiglio attualmente in carica si è trovato dinanzi, nel 1981, ad una tradizione (per la verità scalfita da rile vanti eccezioni, come quella relativa al Procuratore della Repubbli ca di Roma, De Matteo) di non utilizzazione del trasferimento di 45
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