Transizione 1985

ufficio: unico strumento, questo, di cui il Consiglio può disporre di sua iniziativa. Tra polemiche vivaci (e con esito finale quasi del tutto vanifi cato dalle decisioni del giudice amministrativo sui ricorsi degli in teressati) il CSM ha riproposto il ricorso al trasferimento di ufficio previsto dall ’ art. 2 della legge sulle guarentigie in occasione del l ’ intervento sugli uffici giudiziari di Bologna, che procedevano alle indagini sulla strage della Stazione. Dopo di allora, senza clamore e quasi con l ’ aria che si trattasse, di volta in volta, di una eccezione, il CSM ha utilizzato in non pochi altri casi il trasferimento di ufficio. È con questo retroterra che il Consiglio è intervenuto nell ’ au tunno 1984 sulla situazione degli uffici giudiziari di Trapani, pro ponendo il ricorso al trasferimento in modo particolarmente pene trante e, per certi versi nuovo, ma, a mio avviso, adeguato alla ec cezionalità della situazione. Da ultimo, come è noto, analoga procedura è stata avviata nei confronti di alcuni magistrati di Torino, in relazione all ’ ipotesi di rapporti con personaggi della malavita locale. Si tratta di una materia molto delicata, attualmente disciplinata in modo del tutto insufficiente. Come è noto l ’ art. 2 del co. 2 del R.D.L. 31.5.1984 n. 511 si limita a disporre che i magistrati « ...possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni... quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che oc cupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal presti gio dell ’ ordine giudiziario ». Balza subito all ’ occhio la inadeguatez za del riferimento all ’ obsoleto concetto di “ prestigio dell ’ ordine giudiziario ” , laddove si tratta piuttosto di una funzione di autotu tela della integrità della giurisdizione, in linea con la rilettura che del “ prestigio ” come « fiducia dei cittadini verso la funzione giu diziaria e nella credibilità di essa » ha offerto la Corte Costituzio nale (Sentenza n. 110/1981). L ’ esigenza di fondo, difficilmente contestabile è quella di assi curare al Consiglio la possibilità di ricorrere, di propria iniziativa, ad uno strumento di “ pronto intervento” . Forse i tempi sono maturi perché anche nella opinione diffusa dei magistrati il trasferimento di ufficio cessi di essere un tabù e si affronti finalmente la questione secondo schemi non meramente ideologici. Un utile contributo ad un dibattito più ancorato alla realtà potrebbe essere fornito da una puntuale rassegna di tutti i 46

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