Transizione 1985
casi di applicazione dell ’ istituto, sia in sede amministrativa sia in sede disciplinare quale sanzione accessoria. Un dibattito vero è solo agli inizi e si avverte la necessità di contributi di approfondimento. Una strada, tuttavia, ci sembra impraticabile: ed è quella di recente riproposta di sottrarre il dibat tito consiliare sulla proposta di apertura della procedura ex art. 2 alla regola della pubblicità della seduta. Queste proposte, occorre dirlo francamente, si muovono in un ’ ottica grettamente corporati va: quella che vuole il comportamento del magistrato sottratto al controllo, nell ’ immediatezza della pubblica opinione, così come vorrebbe ammessa la critica ai provvedimenti giudiziari solo quan do siano divenuti definitivi. Ottica corporativa e per di più miope, ove si consideri che queste proposte muovono da situazioni che hanno già avuto ampia risonanza, a livello locale o nazionale e quando dunque più necessaria è un ’ informazione puntuale, comple ta, tempestiva, unico vero rimedio contro impostazioni scandalisti- che o strumentali. Basterebbe leggere le relazioni presentate al di battito pubblico consiliare in più occasioni delicate, e in particolare nella vicenda di Trapani, per apprezzarne la completezza e l ’ obiet tività. In questi casi il Consiglio si trova di fronte a situazioni comples se e a comportamenti di carattere molto diverso, che prospettano sbocchi molteplici e non tutti necessariamente di tipo sanzionatorio o parasanzionatorio; come separare allora la discussione sull ’ art. 2 spesso strettamente intrecciata ad altre proposte di intervento, per esempio a livello organizzatorio? Ed ancora, perché questa limita zione del regime della pubblicità non dovrebbe estendersi al dibat tito sulle proposte di segnalazione ai titolari dell ’ azione disciplina- re? Come si vede, si imbocca una china che porta rapidamente alla pura e semplice abolizione del regime di pubblicità delle sedute del Consiglio. In conclusione, pare senza dubbio necessaria una razionalizza zione dell ’ istituto, anche sotto il profilo della procedura, ma lo strumento del trasferimento di ufficio, per causa anche incolpevole, su iniziativa diretta del Consiglio deve essere conservato e, quando necessario, utilizzato senza remore. D ’ altronde lasciare spazio ad interventi di questo genere significa riportare il principio della i- namovibilità al suo nucleo essenziale di garanzia per i cittadini, di una corretta amministrazione della giustizia e non invece di privile gio corporativo del magistrato; per altro verso ci si muove in una logica più generale di tendenziale temporaneità di tutte le funzioni 47
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