Transizione 1985

rente che costoro concorrano con i soci nella nomina dei compo nenti l ’ organo di vigilanza. Il peso decisionale dei membri nominati dai lavoratori non può però « espropriare » le ragioni della pro prietà: quando sia consentito che i lavoratori nominino la metà dei componenti l ’ organo, deve in ultima istanza prevalere il voto dei membri nominati dall ’ assemblea (art. 4 b comma 2°). È qui evi dente il limite di costituzionalità, già emerso nell ’ esperienza della cogestione tedesca: il concorso di non proprietari nella gestione del capitale è coerente con la riconosciuta funzione sociale della pro prietà; ma una prevalenza decisionale dei non proprietari violereb be la garanzia costituzionale del diritto di proprietà; bb) se vige il sistema unitario, la partecipazione dei lavoratori alla nomina da un terzo alla metà dei membri non dirigenti dell ’ or gano di amministrazione (art. 21 b). Il modello di partecipazione di cui a b ed a bb si basa sull ’ inse rimento di rappresentanti dei lavoratori all ’ interno degli organi del la società. Esso offre il duplice vantaggio di una più completa informazione sulla gestione e di una maggiore possibilità di influire sul suo andamento. Si possono però paventare i rischi di un coin volgimento dei lavoratori nell ’ assunzione di dirette responsabilità gestionali: il prevalere di una visione aziendale e, quindi, « corpo rativa » dei problemi di tutela del lavoro, l ’ esautoramento del sin dacato. Per chi tema questi rischi, o li giudichi non bilanciati dai vantaggi, sono proposti modelli alternativi: bbb) la partecipazione dei lavoratori tramite un organo che li rappresenti di fronte all ’ organo di direzione e che abbia il diritto di essere informato e consultato sulla gestione e sulle prospettive fu ture della società (art. 4 d); bbbb) una partecipazione dei lavoratori regolata dai contratti collettivi, che però debbono prevedere, quanto meno, che rappre sentanze di lavoratori abbiano diritto di essere informate e consul tate come per il modello precedente (art. 4 e-h). In ogni caso le rappresentanze dei lavoratori debbono essere elette secondo i principi di proporzionalità e di segretezza del voto (art. 4 i). V alutazioni 2. Una valutazione del sistema dualistico o del sistema unitario modificato può prescindere dalla valutazione della partecipazione 17

Made with FlippingBook flipbook maker