Transizione 1985
della domanda di informazione e di consultazione. Stagnazione, re cessione, inflazione hanno messo in crisi la democrazia economica per contratto o, ciò che è lo stesso, secondo il mercato: il sindacato ha dovuto concentrare il massimo sforzo su salario e occupazione; non ha potuto porre un « più » di democrazia economica fra le condizioni di erogazione della forza lavoro. Al confronto hanno segnato punti di vantaggio, nel panorama europeo, i modelli basati sulla democrazia economica istituzionalizzata, disposta per legge: qui i diritti di partecipazione non sono una variabile direttamente dipendente del mercato del lavoro; permangono immutati, quali che siano la congiuntura economica e, in essa, la forza di contratta zione del sindacato. 3. Il nostro sistema di democrazia industriale è, a ben guarda re, un sistema eclettico. Si sono fissati per legge, con lo Statuto dei lavoratori, i diritti di libertà e di agibilità sindacale entro l ’ impre sa; si pattuiscono per contratto, con contenuti variabili ad ogni rinnovo contrattuale, i diritti di informazione, esame congiunto delle politiche di investimento ecc. Possiamo dire, con formula sintetica, che la legge protegge le libertà negative del sindacato, le sue « libertà da », e il contratto ne regola le libertà positive, le « libertà di ». Un modello di democrazia economica più rigido, secondo i caratteri propri della legge, sotto il primo aspetto; un modello più elastico, come è nella natura del contratto, sotto il secondo aspetto. A questo eclettico modello sottostà una diversa concezione dell ’ una e dell ’ altra serie di diritti. Si è trattato, sotto il primo aspetto, di allargare il « catalogo » dei diritti umani: uno Statuto dei lavoratori, da adottare con legge, si poneva in continui tà ideale con la Costituzione. Doveva completarla, estendendo al lavoratore in fabbrica le garanzie di libertà che la Carta costituzio nale aveva riconosciuto al cittadino nella società. Ed alla tutela di diritti umani, dei diritti fondamentali del lavoratore in quanto di ritti dell ’ uomo ai sensi dell ’ art. 2 Cost., non si poteva provvedere se non per legge. All ’ ulteriore serie di diritti riconosciuti dalle « parti prime » dei contratti collettivi si è attribuita ben diversa natura. Un diritto che si ottiene per contratto è, per definizione, un diritto disponibile, ossia tutt ’ altro che un diritto fondamentale. Altrove, intanto, si è proceduto per una diversa strada. Al riconoscimento, per legge, di diritti di informazione e, ancor più, di 19
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