Transizione 1985
diritti di codeterminazione si è accompagnata l ’ idea che si dovesse ro, a questo modo, garantire diritti fondamentali del lavoratore. Questa idea è al centro della sentenza della Corte costituzionale tedesco-federale sulla « Mitbestimmung »: il limite alla tutela del le ragioni proprietarie, imposto dalla codeterminazione dei lavora tori, è giustificato appunto dalla considerazione che la tutela della proprietà deve essere coordinata con la protezione di « diritti fon damentali » dei lavoratori. La medesima idea ricorre nei lavori co munitari di rielaborazione della Quinta direttiva. Si legge nella determinazione del Parlamento europeo del 1982: « le giuste ri vendicazioni del lavoratore nell ’ ambito del rapporto di collabora zione sono: la sicurezza economica, un buon reddito, un regolare lavoro, corretti rapporti umani. Per soddisfare dette rivendicazioni occorre che il lavoratore abbia le informazioni necessarie e voce in capitolo (il che è molto di più del poter esprimere facoltativamente il proprio parere) sia per quanto riguarda la propria attività sul posto di lavoro che per quanto riguarda gli obiettivi ed il funzio namento della impresa nel suo insieme ». E ancora: « il lavoratore ha diritto allo sviluppo della sua personalità individuale ed al rico noscimento della sua dignità umana; ha, quindi, il diritto di cono scere le circostanze e gli sviluppi di maggior rilievo per il suo futuro; ha, pertanto, anche il diritto a che non vengano prese deci sioni che riguardano direttamente il suo futuro al di fuori di lui e senza di lui ». Il « catalogo » dei diritti umani è, dunque, in continua espan sione: ora include anche il diritto del lavoratore di conoscere il proprio futuro e il diritto a che le decisioni che riguardano il suo futuro non vengano prese « sopra di lui e senza di lui ». È evidente che alla radice di queste asserzioni sta tutto un retroterra di decen ni di lotte sociali (come è significativo che esse affiorino nell ’ area delle socialdemocrazie europee e non, invece, nell ’ area americana); ma rilevante è l ’ approdo, l ’ ascesa della rivendicazione dei lavoratori a conoscere ed a determinare il proprio destino alla dignità di diritti dell ’ uomo, immuni dalla congiuntura economica, sottratti al la negoziazione di mercato.
4. Un secondo ordine di problemi è sollevato dall ’ art. 1 com ma 2° della proposta di direttiva, ai sensi del quale « gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva alle società
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