Transizione 1985
cooperative costituite in uno dei tipi di società indicati al par. 1 », ossia (per l ’ Italia) nel tipo della società per azioni. La questione investe, dunque, solo le cooperative che, a norma dell ’ art. 2514 cod.civ., si siano costituite come società cooperative a responsabilità limitata con quote di partecipazione rappresentate da azioni. D ’ altro canto, i termini in cui la direttiva è formulata esprimono un evidente favore per l ’ estensione delle sue norme alle cooperative: queste vi sono senz ’ altro soggette, se gli Stati membri non ne escludono espressamente l ’ applicazione. Per affrontare il merito della questione occorre anzitutto do mandarsi se il sistema dualistico, o il sistema unitario modificato, abbia un senso anche per le società cooperative o se esso sia in compatibile o, addirittura, in contraddizione con i peculiari caratte ri di queste, dati dalla democratica struttura organizzativa, espressa dal principio « una testa un voto ». In particolare, si tratta di esaminare se l ’ autogestione cooperativa debba necessariamente rea lizzarsi nelle forme della democrazia diretta, basata sulla sovranità dell ’ assemblea dei soci, o se ad essa possano addirsi, o apparire più convenienti ed efficaci, forme di democrazia rappresentativa, basate sulla elezione da parte dell ’ assemblea di un consiglio di sorveglian za, intermedio fra la stessa assemblea e gli amministratori. Al riguardo è pertinente osservare che la realtà obiettiva ha già indotto molte trasformazioni nell ’ impresa cooperativa, per le cre scenti esigenze di efficienza produttiva e commerciale imposte dal mercato, per il sempre più alto livello di professionalità richiesto ai dirigenti, per lo stesso sviluppo dimensionale raggiunto dalla coo perazione tanto nella produzione industriale quanto nella distribu zione commerciale: essa oggi ha (ciò che un tempo era inimmagi nabile) una sua tecnostruttura; e questa è spinta, per la naturale tendenza di ogni tecnostruttura, a privilegiare l ’ efficienza aziendale, il successo di mercato. Non sarà, invece, pertinente invocare quella specificità del l ’ impresa cooperativa al confronto con l ’ impresa capitalistica che sta nel principio « una testa un voto », ossia nel ripudio della regola capitalistica per la quale il potere di decidere dipende dalla ricchezza posseduta ed è proporzionale ad essa. Si deve verificare quale sia l ’ effettività del principio « una testa un voto » in rappor to alla concreta struttura organizzativa dell ’ impresa cooperativa. In un modello di impresa cooperativa caratterizzato da un ’ assemblea sovraordinata ai dirigenti e con forti poteri decisionali quel princi pio assume un significato alternativo rispetto all ’ impresa capitali 21
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