Transizione 1985
possono giustificare la sospensione dei diritti del lavoratore; né possono giustificare una azione difensiva comparativamente più debole che rispetto all ’ impresa privata. Si consideri, d ’ altra parte, il motivo ispiratore della partecipa zione progettata dalla direttiva comunitaria, che è la protezione di un diritto fondamentale del lavoratore, del suo diritto di conoscere il proprio destino e di concorrere a determinarlo. Questo diritto, proprio perché si tratta di diritto fondamentale, non può essere messo in discussione in rapporto alla diversa natura del datore di lavoro, quale impresa privata o impresa pubblica o impresa coope rativa. Il suo unico presupposto è, da questo punto di vista, solo l ’ esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, fonte di alienazio ne del lavoro. La sola scriminante è, nella direttiva comunitaria, un dato di ordine quantitativo, ossia il numero dei dipendenti del l ’ impresa. Nella direttiva comunitaria si parla solo di società per azioni: di società lucrative per azioni, di società cooperative per azioni. Qui si annida un problema: l ’ emissione di azioni, da parte di una società cooperativa, non necessariamente esprime un dato di ordine dimensionale (come accade, invece, per le società lucrative), e pos sono esistere imprese cooperative con elevato numero di soci o con elevato numero di dipendenti (non soci), le quali non assumono le forme della società cooperativa per azioni. Possono, perciò, ricorre re gli astratti presupposti dell ’ instaurazione del sistema dualistico (l ’ elevato numero dei soci) o dell ’ instaurazione della partecipazione dei lavoratori (l ’ elevato numero dei dipendenti) anche in coopera tive alle quali, trattandosi di cooperative per quote, la direttiva non appare applicabile. L ’ incongruenza può essere eliminata con la modificazione dei termini in cui è formulato l ’ art. 2 comma 2°: in particolare, intro ducendo altro presupposto di applicazione (un dato numero di so ci?) che non sia quello della emissione delle azioni. Altrimenti l ’ applicazione della nuova struttura societaria finirebbe con l ’ essere, per le cooperative, meramente opzionale, giacché il regime delle quote e quello delle azioni sono, nelle società cooperative, sostan zialmente identici (e assolutamente identici i limiti alla circolazio ne), e nulla di sostanziale perderebbe una cooperativa (a differenza di una società lucrativa) per il fatto di trasformarsi da cooperativa per azioni in cooperativa per quote, sottraendosi a questo modo all ’ applicazione delle nuove norme regolatrici della interna struttu ra organizzativa.
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