Transizione 1985

entro il 1° febbraio 1985, quando la legge si applicherà integral mente a tutta la popolazione carceraria. Ma da tale giusta preoccupazione, in ragione della quale la magistratura sta tentando con lodevole impegno di accelerare i tempi dei processi (il che però significa che anche prima di questa nuova legge c ’ erano spazi per non sfruttare per intero il periodo di carcerazione preventiva consentita) all ’ allarmismo ed all ’ isteria, ce ne corre. La verità, che va oltre le contingenze dei commenti a caldo e delle fredde speculazioni di sapore reazionario, è che la nuova legge giunge, con grave ritardo, come un dovuto atto di adeguamento ai principi internazionalmente proclamati sui diritti dell ’ uomo, per la cui violazione l ’ Italia era stata condannata dalla Corte Europea per ben due volte. Essa, finalmente, segna un ’ inversione di tendenza rispetto alla utilizzazione della carcerazione preventiva come stru mento di ricerca della prova e di controllo sociale (in chiave di tutela della collettività). Ed indubbiamente, nella apprezzabile prospettiva di contemperare con giusto equilibrio i diritti indivi duali di libertà con le esigenze di difesa della società dal delitto, la legge introduce modifiche normative di notevole valore sostanziale, che non consistono solo nella diminuzione dei termini di custodia cautelare, i quali vengono comunque ridotti, grosso modo, di circa un terzo. Vanno in particolare segnalati: 1) i nuovi principi per la determinazione della pena, per cui non si tiene più conto delle circostanze aggravanti, eccezion fatta per quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e per quelle ad effetto speciale (che, al di là della definizione ridondante, son quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo. Ma era proprio necessario creare una nuova categoria di aggravanti? Non bastava quella delle aggravanti che determinano la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato?); 2) Veliminazione degli effetti perversi dei c.d. mandati a grappo lo o dei mandati a ripetizione: « Se nei confronti di un imputato so no emessi più provvedimenti di cattura o di arresto per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, i termini di carcerazione (rectius: custodia; si noti che l ’ art. 11 non può cor reggere, se interpretato letteralmente, questo piccolo lapsus) caute lare decorrono dal giorno in cui è iniziata l ’ esecuzione del primo provvedimento e vengono commisurati in relazione all ’ ultima delle imputazioni contestate »;

67

Made with FlippingBook flipbook maker