Transizione 1985

3) la decorrenza dei termini anche in costanza di detenzione per esecuzione di pena, il che rappresenta il ben apprezzabile sov vertimento del precedente principio in forza del quale, se l ’ imputa to era detenuto per esecuzione di pena, la custodia conseguente ad un mandato di cattura per un altro reato decorreva dal giorno in cui era cessata l ’ espiazione della pena stessa; 4) la inderogabilità e la non cumulabilità dei termini stabiliti per ciascuna fase processuale, mentre fino ad oggi era possibile il « carry over » integrale, cioè l ’ utilizzo nelle fasi successive dei periodi di tempo non utilizzati in quelle precedenti; 5) la prorogabilità dei termini fino ad un terzo, per la sola fase istruttoria, su istanza motivata del Giudice Istruttore rivolta al Tribunale competente per il riesame ex art. 263 ter c.p.p. limita tamente ai delitti di associazione di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione e associazione per lo spaccio di sostanze stupefacenti, delitti più volte richiamati da questa legge ed indicati, come quelli commessi per finalità di terrorismo, per i quali è pure consentita la proroga dei termini fino ad un terzo, come i delitti-tipo di maggior pericolosità per l ’ aggregato socia le, contro cui concentrare gli sforzi repressivi; 6) la limitazione dei casi di divieto di concedibilità della liber tà provvisoria', vengono infatti abrogati sia l ’ art. 1 della cd. legge Reale che l ’ art. 8 (che resta solo per l ’ obbligatorietà della cattura) del non meno famoso decreto Cossiga, riducendosi i casi di divieto di concessione del beneficio ai delitti puniti con l ’ ergastolo, a quelli già sopra accennati, nonché a quelli di strage, omicidio e di estor sione e rapina a mano armata (escluse le armi bianche); 7) Vampliamento dei margini di discrezionalità del magistrato sia in relazione alla stessa emissione del mandato (anche se obbliga torio, in alcune ipotesi) di cattura, sia in relazione all ’ adozione di misure, per quanto sempre di cattura, alternative e sostitutive della custodia in carcere, come gli arresti domiciliari e — si noti — l ’ obbligo o il divieto di dimora in un determinato Comune o l ’ obbligo di presentazione periodica agli Uffici di Polizia Giudizia ria; 8) la possibilità per Vimputato di proporre richiesta di riesame del mandato di cattura (oltre che per il merito, come già possibile) anche con riguardo alla mancata applicazione delle suddette misure alternative alla custodia in carcere. Come si può dunque constatare anche in seguito ad un somma rio esame, come quello qui compiuto, questa nuova legge non si

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