Transizione 1985
l ’ incrinarsi della solidità del suo presupposto materiale (cioè della trama unitaria), finisca per corrispondere, sia pur non meccanica- mente ma nemmeno a scadenze molto dilazionate, anche un ottun dersi di alcune garanzie giuridiche offerte dalla precedente cornice giuridica delle relazioni industriali ed in particolare dallo statuto (ed anche di questo abbiamo una prova recentissima nelle nuove discipline introdotte in tema di controlli sanitari e di assunzioni nominative). 2. Le valenze politiche dello « strappo » e del modo come questo si è imposto sono molteplici: investono i rapporti tra pub blici poteri e formazioni sociali di rappresentanza degli interessi organizzati; le relazioni tra gli stessi organi costituzionali; i più delicati aspetti della democrazia associativa nel sindacato; il quadro normativo di alcuni profili della politica economica. Proprio per questo, esse hanno innestato ulteriori dinamiche istituzionali e po litiche, tra cui quella referendaria. Ma occorre chiarire perché, del « decreto Craxi », sia corretto parlare, appunto, innanzi tutto in termini (non ancora, o non del tutto, valutativi, ma oggettivi) di fattore di lacerazione. La ragione consiste nel fatto che esso ha ferito in profondità, ben oltre il modesto e burocratico livello attinto dal patto federati vo di dodici anni prima, almeno in duplice senso. Da un lato, attraverso la copertura formale d ’ un sostanziale anche se non come tale sottoscritto « accordo separato », ha anteposto alla considera zione del peso effettivo di un sindacato (quello maggioritario) la valutazione di una maggioranza non di lavoratori, ma di associazio ni sindacali; d ’ altro lato, come è stato sùbito finemente notato, ha compromesso quel ruolo « se non di compensazione », per lo meno « di attenuazione degli effetti distorsivi provocati sul sistema isti tuzionale dal blocco dei processi fisiologici di ricambio della diri genza politica» , che le strutture unitarie, bene o male, formalmen te o informalmente, di fatto svolgevano. Per un verso, si è trascu rata la stessa indicazione costituzionale, che, al di là degli obiettivi immediati per i quali è stata dettata (quelli, ormai obsoleti, di una contrattazione collettiva di generalizzata efficacia), è inequivoca bilmente nel senso di una valutazione proporzionale, in regime di pluralismo sindacale, dell ’ entità delle diverse organizzazioni; per altro verso, non si è tenuto conto del fatto che — come altri ha
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