Transizione 1985

occupa solo della riduzione dei termini di custodia cautelare (ter mini che — si noti — ancora oggi appaiono notevolmente superio ri a quelli previsti dal nuovo codice di procedura penale secondo la direttiva n. 54 di cui alla nuova legge-delega già approvata dalla Camera dei Deputati ed ora all ’ esame del Senato) ma interviene su un terreno assai più vasto, in taluni casi anticipando ipotesi ri formatrici del nuovo codice di rito e comunque realizzando costru zioni normative con esso compatibili. Le nuove competenze in materia penale Come si è già osservato, l ’ accoglienza che gli operatori di giu stizia hanno riservato alla legge modificatrice delle competenze penali non è stata delle più calorose: anzi, per dirla francamente, c ’ è stata una diffusa levata di scudi. All ’ allarmismo strumentale creato dai mass-media intorno alla legge sulla custodia cautelare è seguito l ’ allarme degli operatori per la nuova distribuzione dei carichi giudiziari. È noto che il legislatore, per alleggerire i Tribunali, ha attribui to al Pretore la competenza a conoscere e giudicare i delitti di falso, maltrattamenti, violazioni di domicilio e rissa aggravati, ri cettazione e (soprattutto) furto, nel contempo spostando la compe tenza per l ’ appello contro le sentenze del Pretore dal Tribunale alla Corte d ’ Appello. L ’ allarme è tutt ’ altro che ingiustificato, sol che si consideri il notevolissimo aumento di lavoro che deriverà ai Pretori ed alle Cor ti, seppure gradualmente, per i reati commessi dal 29/11/1984 in poi. La situazione è però differente per i due uffici e porta a valutazioni diverse. Per il Pretore si può dire che le nuove competenze (sulla cui opportunità tutti concordavano da tempo) rappresenteranno una valorizzazione del suo ruolo di giudice monocratico, soprattutto se le si rapporta al nuovo processo pretorile previsto dall ’ art. 505 c.p.p., così come riformato dalla legge n. 397/1984, che rappresenta una vera e propria anticipazione (a cui va concesso anche il beneficio della sperimentazione) del rito accusatorio. Piuttosto, si deve la mentare che, per la resistenza di forze parlamentari portatrici di interessi di potenti gruppi economici, non sia stata attribuita al

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