Transizione 1985

lato di quelle rivendicative — lo tratterrà dall ’ ingaggiarsi in agita zioni e conflitti che pongano a repentaglio la sua forza economica. Per Einaudi, il peso delle condizioni materiali, economiche nel cir coscrivere la gravità dei conflitti è indubbiamente superiore a quel lo posseduto da qualsiasi organo istituzionale o arbitrale. E, simul taneamente, l ’ esistenza di organizzazioni che rappresentano interes si contrapposti è garanzia di un equilibrio stabile, in quanto — come vuole il liberalismo einaudiano — esso, per poter durare su una base di consenso da ambo le parti, deve essere esposto alla minaccia di venire liberamente infranto in qualsiasi momento. Ma nel complesso la fedeltà di Einaudi al modello webbiano è contenuta, al pari della sua nozione di cittadinanza sociale. Egli prende presto le distanze dalle implicazioni welfaristiche della loro teoria della con trattazione, allontanandosene in un punto sufficien te a invalidare tutta la costruzione dei Webb sulla realtà in diveni re dello stato democratico. I contratti di lavoro, dice Einaudi, non devono avere valore legale generale, né il sindacato può credere che la loro applicazione dipenda dalla sua autorità giuridicamente rico nosciuta; deve essere invece la forza morale delle « leghe operaie », acquisita attraverso i vantaggi pubblicamente riscontrabili dell ’ or ganizzazione, a indurre i lavoratori ad aderirvi e a ottemperare alle loro regole statutarie. Ora, è evidente che negando la validità erga omnes, come ades so si direbbe, della contrattazione collettiva — anzi negando, come Einaudi in fondo fa, che vi possa essere un « diritto operaio », cioè un diritto del lavoro, separato dal diritto commerciale — , si recide precisamente la giunzione mediante cui i Webb avevano connesso l ’ attività negoziale del sindacato allo stato. Cadendo questo legame, non vi è più nessuna possibilità di raccordo fra l ’ azione collettiva volontaria e la trasformazione dell ’ ordinamento statuale. Non sol tanto perché secondo Einaudi non vi potrà mai essere un reale monopolio sindacale, che unifichi la volontà e le intenzioni di tutti i lavoratori e di tutti gli imprenditori (precondizione per il ricono scimento della personalità giuridica delle organizzazioni di rappre sentanza degli interessi), ma anche perché, in ogni caso, egli giudica che la legislazione economica non deve essere mai posta nelle mani dei soggetti sociali che vi sono coinvolti. Così facendo, lo stato derogherebbe dal compito di difendere l ’ interesse generale e poi di rappresentare anche gli interessi futuri, non ancora configurati, contro gli interessi già esistenti. Non occorre proseguire oltre per mostrare lo scostamento di 81

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