Transizione 1985
in tal modo possibili effetti squilibranti sullo stesso sistema costi tuzionale; dall ’ altro, si coltiva un terreno più adatto, in prosieguo, « al comando normativo piuttosto che al libero accordo contrattua le » 2 . Uno « strappo », dunque, per vari aspetti formali e sostanziali: ma non una vera e propria « inversione ad U ». In realtà, fra il « maxiaccordo » di un anno prima ed il decreto del febbraio 1984 (fondato anch ’ esso, del resto, su un consenso politico di parte sindacale: ma, questa volta, minoritario), dialetticamente intercorro no nessi di continuità non meno che di rottura; così come inter corrono tra l ’ orientamento alla deregulation del mercato del lavoro da un lato e, dall ’ altro, l ’ intervento d ’ autorità che cancella una dinamica retributiva liberamente contrattata (due tendenze solo apparentemente contrastanti, fuse in realtà nel quadro d ’ un disegno politico i cui riferimenti internazionali sono ovvi) 3 . Con il rischio evidente dato dal profilarsi di possibili sintesi, nella dimensione pubblicistica, degli interessi (ovviamente depurati di ogni antago nismo) delle « parti sociali », ed anche, in prospettiva, dal soprav venire di altre possibili pulsioni di tipo organicistico, in definitiva autoritario. Il rischio, insomma, da altri già paventato, di « una linea che, se praticata in modo esclusivo, prepara gli scenari di una società non solo post-industriale, ma anche post-sindacale » 4 . 3. Sta in questo, dunque, il significato complesso che assume la vicenda del « decreto Craxi » nel contesto degli orientamenti del sistema di relazioni industriali; stanno in questo i pericoli che possono discenderne su quel piano. Ma la vicenda stessa ha posto in luce, come dicevamo, anche altri aspetti di primario rilievo: quelli che riguardano i rapporti fra gli organi costituzionali. Non ci riferiamo tanto al tema (ormai consueto alla prassi governativa ed oggetto, da parte della pubblicistica politica e degli studi giuridici, di note perplessità e polemiche, tanto ben riposte quanto vane) dell ’ abuso della decretazione d ’ urgenza indipenden temente dalla sussistenza delle condizioni richieste dalla costituzio ne: un tema riguardo al quale, semmai, andrebbe oggi notato come, attraverso il metodo dei decreti approvati dal governo, presentati alle camere, decaduti per mancata conversione ed immediatamente reiterati, parti importanti dell ’ ordinamento vengano rivedute, ri formate e corrette ad opera di una disciplina di per sé precaria, ma 8
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