Transizione 1985
per fare un esempio, i « lavoratori autonomi » (come impropria mente si dicono le varie categorie di esercenti, professionisti, ecc.), potrebbero a buon diritto sostenere che lo Stato ha il dovere di sollevare molti di loro, o tutti, da grandissima parte del gravame fiscale, dato che esigerlo integralmente creerebbe per molti se non per tutti una grave difficoltà nell ’ esercizio della loro pubblica fun zione di vendere cibi, bevande, vestiti, assistenza medica, legale, tecnica, ecc. Tesi che invero è stata avanzata, ma sommessamente e quasi pudicamente, essendo evidentemente assurda. In realtà, non v ’ è alcun rapporto tra la libertà e il diritto di istituire scuole priva te con funzione pubblica, e il diritto di usufruire di agevolazioni o addirittura sostegni stabili e perpetui in denaro pubblico. Del re sto, la miglior garanzia per il privato che istituisce scuole di non vedersele un giorno statizzate è proprio di non dipendere finanzia riamente dallo Stato. C ’ è poi il fatto che la Costituzione è chiara nell ’ escludere obbli ghi finanziari legali dello Stato verso le scuole private, e non c ’ è sot tigliezza di giuspubblicista o costituzionalista che valga a smentirlo; né c ’ è combinato disposto di articoli e commi della Costituzione che valga a negarlo. Poiché tutto quel che la Costituzione dice in mate ria di famiglia, libertà di educazione, di insegnamento e della scuo la, concerne i principi, appunto, di libertà, di diritti « etici », « po- ltici », non i diritti economici; e per quel che riguarda gli studenti, il miglior « buono-scuola », anzi l ’ unico valido, è quello che lo Stato distribuisce offrendo gratuitamente o a bassissimo costo il servizio della scuola statale per tutti — la scelta del cittadino per la scuola privata è anche scelta di pagarne la retta. Dal momento, poi, che lo Stato ha il « dovere costituzionale » di garantire a tutti i cittadini la scuola, la politica scolastica dello Stato s ’ iscrive nella politica generale dello Stato. Sicché, la spesa pubblica per la scuola va inquadrata nella struttura generale della spesa pubblica, e in questa assume le sue dimensioni e proporzioni. Dimensioni e proporzioni che sono sempre, di per sé, « limitate »; e per esser « limitate », costituiscono il massimo che lo Stato può spendere per la scuola statale, il che fa sì che ogni storno a vantag gio della scuola privata costituirebbe un utilizzo non completo di quel massimo, con l ’ evidente introduzione d ’ un elemento arbitrario nella determinazione della spesa generale per la scuola, sia in rap porto al bilancio complessivo dello Stato, sia all ’ interno del bilan cio della P.I. Dal punto di vista pratico, quel limite massimo oggi come oggi, e prevedibilmente anche domani, è altresì un limite 89
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