Transizione 1985
minimo\ lo Stato italiano non è infatti in grado di aumentare il bilancio della scuola oltre il limite del puro sostentamento: anzi, è già costretto a interpretare in modo assai restrittivo tale limite di sostentamento, come dimostra il fatto che per l ’ 85 si prevedono dei tagli rispetto all ’ 84. Perciò, ogni storno a favore della scuola privata varrebbe di fatto come una diminuzione del limite di so stentamento della scuola pubblica. E se domani vi fossero più soldi da destinare alla scuola statale, non ce ne sarebbero mai di super flui (destinabili alla scuola privata), giacché non v ’ è limite massimo al miglioramento della qualità e quantità di un tale servizio pubbli co che lo Stato ha il dovere di offrire e garantire. Infine, che vuol dire, in realtà, « scuola privata »? Questa è « laica » o « cattolica ». Se il discorso negativo sul dovere dello Sta to di finanziare la scuola privata vale ovviamente per quella laica, al trettanto deve valere per la cattolica, che discriminazioni non se ne possono ammettere. Ma per quella cattolica si potrebbe aprire un discorso del tutto particolare. Essa, infatti, è quella che viene isti tuita da « enti », che sono poi « enti ecclesiastici », o comunque organicamente collegati alla Chiesa italiana. Qui la cosa si fa assai complessa, perché s ’ intreccia col più ampio problema del rapporto tra Chiesa italiana e Stato italiano nel quadro del nuovo Concorda to; una materia tutta, ancora, da interpretare e determinare, il che non è e non sarà cosa semplice e piana. Ma più in generale, in che misura è lecito considerare semplicemente « scuola privata » un insieme di scuole « private », collegate in più modi tra loro con istituzioni e coordinamenti, se non altro di direttiva e impostazio ne, e per di più, collegate ciascuna di esse ad una struttura articola ta ma unitaria qual ’ è la struttura diocesana della Chiesa? Il discor so sul finanziamento della scuola privata « cattolica » è peraltro il solo attuale, in termini legislativi e politici — (e polemici). Ma esso rischia, di fatto, di diventare un aspetto del più ampio, delica tissimo e arduo, discorso sul finanziamento, da parte dello Stato, dell ’ « ordinamento giuridico autonomo Chiesa ». Qui si può aprire davvero una questione grave, di portata stori ca. La rivendicazione di principio del finanziamento pubblico della scuola privata cattolica rischia di essere, in realtà, una rivendica zione della Chiesa a un trattamento economico privilegiato da parte dello Stato, al fine dello svolgimento d ’ un compito nell ’ ambito del lo Stato stesso. Se tale rivendicazione è fondata sul nuovo Concor dato, allora questo Concordato è peggiore, dal punto di vista dello Stato, di quello del ’ 29. Altrimenti, siamo in presenza d ’ una forza
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