Transizione 1987
complessiva del rapporto cittadini-istituzioni locali: i difensori ci vici e le consultazioni popolari.
5. La figura del difensore civico è stata introdotta in Italia, come è noto, da statuti e leggi regionali, con un ambito di azione rivolto essenzialmente all ’ amministrazione delle regioni stesse. O- ra, trascorso un periodo ormai abbastanza lungo dalla istituzione di questi difensori civici, può trarsi qualche valutazione non trop po avventata sulla esperienza sin qui sviluppata la quale, mentre evidenzia le notevoli aspettative che su loro si riversano, segnala, al tempo stesso, una (comprensibile) concentrazione delle domande dei cittadini sul versante non dell ’ amministrazione regionale, ma di altre amministrazioni, a partire da quelle locali. E la inadeguatezza della collocazione dei difensori civici tra le istituzioni regionali è efficacemente sottolineata, da un lato, dalle tendenze, da parte degli stessi difensori civici regionali, ad estendere la propria azione ai livelli locali (in base ad espresse previsioni normative, come si è verificato, in qualche regione, per le USL; o comunque di fatto, come attestano diffusamente le relazioni dei difensori stessi); dal l ’ altro, dalle iniziative assunte da comuni volte ad istituire propri organi di questo tipo (venendo la potestà regolamentare degli enti locali ad assumere, in assenza di norme primarie, un ruolo di supplenza) . In questo quadro, caratterizzato, così, da un certo dinamismo, sorretto da reali esigenze e sensibilità presenti nelle collettività amministrate e, al tempo stesso, da rischi di risposte istituzionali frammentate e non efficaci, un intervento del legislatore nazionale si presenta ormai opportuno. E la riforma dell ’ ordinamento comu nale e provinciale può costituire la sede più idonea per fissare, in materia, alcuni principi di fondo: i quali dovrebbero, a mio avviso, cercare risposte efficaci alla domanda manifestata, al proposito, dai cittadini, anzitutto ponendo a loro disposizione dei punti di rife rimento autorevoli, agevolmente identificabili, tendenzialmente in grado di affrontare il problema sottoposto qualunque sia l ’ ammi nistrazione coinvolta. In questa direzione, e sulla base di queste fondamentali esigenze, la fase della spontanea germinazione, da parte di ciascun comune, anche minore, del proprio difensore civi co, può ormai essere superata, in un disegno più armonico e com plessivo. 9
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